Il 2017 Regole di arbitrato ICC, applicabile dal 1 marzo 2017, governare gli arbitrati ICC insieme alle regole obbligatorie della sede dell'arbitrato. Le parti convengono di applicare le Regole di arbitrato ICC facendo riferimento ad esse nel arbitrato clausola allegato nel loro contratto o di comune accordo dopo la nascita di una controversia. Le Regole di arbitrato ICC sono progettate per fornire alle parti un quadro neutrale per la risoluzione di controversie e modifiche transnazionali dal 2012 Le regole sull'arbitrato dell'ICC sono state minori.
Di gran lunga la più importante innovazione delle Regole di arbitrato ICC 2017 è la creazione di una procedura accelerata che si applica automaticamente ai crediti con un valore fino a USD 2,000,000. Lo scopo di questa procedura è di ridurre i costi dell'arbitrato per controversie di modesta entità e di risolvere le controversie in modo più rapido.
Anche la tassa di deposito per una richiesta di arbitrato è stata aumentata da USD 3,000 a USD 5,000 insieme ad altre modifiche alla scala delle commissioni ICC, un termine più breve per la definizione del mandato e un aumento della trasparenza del tribunale della Corte penale internazionale mediante decisioni motivate disponibili.
Il testo completo di 2017 Di seguito vengono fornite le regole sull'arbitrato dell'ICC. Questa riproduzione delle Regole di arbitrato dell'ICC ha scopi puramente informativi. La versione ufficiale delle Regole sull'arbitrato dell'ICC è disponibile dal sito Web dell'ICC in formato PDF Qui.
2017 Regole di arbitrato ICC
Articolo 1: Corte internazionale di arbitrato
Articolo 3: Notifiche o comunicazioni scritte; Limiti di tempo
Articolo 4: Richiesta di arbitrato
Articolo 5: Rispondi alla richiesta; riconvenzionale
Articolo 6: Effetto dell'accordo sull'arbitrato
Articolo 7: Riunione di parti aggiuntive
Articolo 8: Reclami tra più parti
Articolo 9: Contratti multipli
Articolo 10: Consolidamento di arbitrati
Articolo 11: Disposizioni generali
Articolo 12: Costituzione del Tribunale Arbitrale
Articolo 13: Nomina e conferma degli arbitri
Articolo 14: Sfida degli arbitri
Articolo 15: Sostituzione degli arbitri
Articolo 16: Trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale
Articolo 17: Prova di autorità
Articolo 18: Luogo dell'arbitrato
Articolo 19: Regole che governano il procedimento
Articolo 20: Lingua dell'arbitrato
Articolo 21: Regole di legge applicabili
Articolo 22: Condotta dell'arbitrato
Articolo 23: Termine di paragone
Articolo 24: Conferenza sulla gestione dei casi e calendario procedurale
Articolo 25: Stabilire i fatti del caso
Articolo 27: Chiusura del procedimento e data di presentazione dei progetti di premi
Articolo 28: Conservatorio e provvedimenti provvisori
Articolo 29: Arbitro di emergenza
Articolo 30: Procedura accelerata
Articolo 31: Termine per il premio finale
Articolo 32: Making of the Award
Articolo 33: Premio per consenso
Articolo 34: Esame del premio da parte della Corte
Articolo 35: Notifica, Deposito e esecutività del premio
Articolo 36: Correzione e interpretazione del premio; Remissione dei premi
Articolo 37: Anticipo per coprire i costi dell'arbitrato
Articolo 38: Decisione in merito ai costi dell'arbitrato
Articolo 39: Limiti di tempo modificati
Articolo 41: Limitazione di responsabilità
APPENDICE I: STATUTO DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI ARBITRATO
Articolo 2: Composizione della Corte
Articolo 4: Sessione plenaria della Corte
Articolo 7: Modifica delle regole dell'arbitrato
APPENDICE II: REGOLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNALE INTERNAZIONALE DI ARBITRATO
Articolo 1: Carattere riservato del lavoro della Corte internazionale di arbitrato
Articolo 2: Partecipazione dei membri della Corte internazionale di arbitrato all'arbitrato ICC
Articolo 3: Rapporti tra i membri della Corte e le commissioni e i gruppi nazionali della CPI
Articolo 4: Comitato della Corte
Articolo 5: Segreteria del tribunale
Articolo 6: Esame degli Arbitral Awards
APPENDICE III: COSTI E COSTI DI ARBITRATO
Articolo 1: Anticipo sui costi
Articolo 2: Costi e commissioni
Articolo 3: Bilancia delle spese amministrative e delle spese dell'arbitro
SCALA DELLE SPESE AMMINISTRATIVE E DEI PREZZI DELL'ARBITRO
BILANCE DELLE SPESE AMMINISTRATIVE E TASSE DELL'ARBITRO PER LA PROCEDURA SPEDITA
APPENDICE IV : TECNICHE DI GESTIONE DEI CASI
APPENDICE V: REGOLE DELL'ARBITRATORE DI EMERGENZA
Articolo 1: Domanda di misure di emergenza
Articolo 2: Nomina dell'arbitro di emergenza; Trasmissione del file
Articolo 3: Sfida di un arbitro di emergenza
Articolo 4: Luogo del procedimento dell'arbitro di emergenza
Articolo 7: Costi del procedimento dell'arbitro di emergenza
APPENDICE VI: REGOLE DI PROCEDURA SPEDITE
Articolo 1: Applicazione delle regole di procedura accelerata
Articolo 2: Costituzione del Tribunale Arbitrale
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1: Corte internazionale di arbitrato
1) La Corte internazionale di arbitrato (la Corte") della Camera di commercio internazionale (la "ICC") è l'organo arbitrale indipendente della CPI. Lo statuto della Corte è stabilito nel Appendice I..
2) La Corte stessa non risolve le controversie. Gestisce la risoluzione delle controversie dei tribunali arbitrali, in conformità con le Regole di arbitrato della CPI (le regole"). La Corte è l'unico organo autorizzato ad amministrare gli arbitrati secondo le Regole, incluso il controllo e l'approvazione dei premi resi in conformità con le Regole. Redige le proprie regole interne, che sono indicati in Appendice II (le "Regole interne").
3) Il presidente della Corte (il presidente") o, in assenza del Presidente o altrimenti su richiesta del Presidente, uno dei suoi vicepresidenti ha il potere di prendere decisioni urgenti a nome della Corte, purché tale decisione sia comunicata alla Corte nella prossima sessione.
4) Come previsto dalle Regole interne, la Corte può delegare a uno o più comitati composti dai suoi membri il potere di prendere determinate decisioni, purché tale decisione sia comunicata alla Corte nella prossima sessione.
5) La Corte è assistita nei suoi lavori dal Segretariato della Corte (il Segretariato") sotto la direzione del suo segretario generale (il "Segretario Generale").
Articolo 2: definizioni
Nelle regole:
(io) "Tribunale arbitrale" comprende uno o più arbitri;
(ii) "Richiedente" comprende uno o più richiedenti, "Rispondente" include uno o più rispondenti, e "parte aggiuntiva" include una o più parti aggiuntive;
(iii) "Parte" o "parti" includono i richiedenti, intervistati o parti aggiuntive;
(Iv) "Reclamo" o "reclami" includono qualsiasi reclamo di una parte contro qualsiasi altra parte;
(v) "Premio" include, inter alia, un interinale, premio parziale o finale.
Articolo 3: Notifiche o comunicazioni scritte; Limiti di tempo
1) Tutte le memorie e altre comunicazioni scritte presentate da qualsiasi parte, nonché tutti i documenti allegati, devono essere fornite in un numero di copie sufficiente a fornire una copia per ciascuna parte, più uno per ciascun arbitro, e uno per il segretariato. Una copia di qualsiasi notifica o comunicazione del tribunale arbitrale alle parti deve essere inviata al Segretariato.
2) Tutte le notifiche o comunicazioni del Segretariato e del tribunale arbitrale devono essere inviate all'ultimo indirizzo della parte o del suo rappresentante a cui lo stesso è destinato, come notificato dalla parte in questione o dall'altra parte. Tale notifica o comunicazione può essere effettuata mediante consegna a fronte di ricevuta, raccomandata, Corriere, e-mail, o qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che fornisca una registrazione dell'invio della stessa.
3) Una notifica o comunicazione si considera effettuata il giorno in cui è stata ricevuta dalla parte stessa o dal suo rappresentante, o sarebbe stato ricevuto se realizzato in conformità con l'articolo 3(2).
4) I periodi di tempo specificati o fissati in base alle Regole iniziano a decorrere dal giorno successivo alla data in cui si ritiene che una notifica o comunicazione sia stata effettuata in conformità con l'Articolo 3(3). Quando il giorno successivo a tale data è festivo ufficiale, o un giorno non lavorativo nel paese in cui si ritiene che la notifica o la comunicazione sia stata effettuata, il periodo di tempo inizia il primo giorno lavorativo successivo. Le festività ufficiali e i giorni non lavorativi sono inclusi nel calcolo del periodo di tempo. Se l'ultimo giorno del periodo di tempo pertinente concesso è un giorno festivo o un giorno non lavorativo nel paese in cui si ritiene che la notifica o la comunicazione sia stata effettuata, il periodo di tempo scade alla fine del primo giorno lavorativo successivo.
AVVIO DELL'ARBITRATO
Articolo 4: Richiesta di arbitrato
1) Una parte che desideri ricorrere all'arbitrato ai sensi delle Regole deve presentare la sua richiesta di arbitrato (la richiesta") al segretariato in uno qualsiasi degli uffici specificati nel regolamento interno. Il segretariato comunica al richiedente e al rispondente la ricevuta della richiesta e la data di tale ricevuta.
2) La data di ricezione della richiesta da parte del segretariato, a tutti gli effetti, essere considerata la data di inizio dell'arbitrato.
3) La richiesta deve contenere le seguenti informazioni:
un') il nome completo, descrizione, indirizzo e altri dettagli di contatto di ciascuna delle parti;
B) il nome completo, indirizzo e altri dettagli di contatto di qualsiasi persona(S) in rappresentanza del richiedente nell'arbitrato;
C) una descrizione della natura e delle circostanze della controversia che ha dato origine ai reclami e delle basi su cui sono stati presentati i reclami;
D) è stata richiesta una dichiarazione di rilievo, insieme agli importi di eventuali crediti quantificati e, nella misura del possibile, una stima del valore monetario di qualsiasi altro credito;
e) eventuali accordi pertinenti e, in particolare, l'accordo di arbitrato(S);
f) in caso di reclami ai sensi di più di un accordo arbitrale, un'indicazione dell'accordo di arbitrato in base al quale ogni richiesta è presentata;
g) tutti i particolari pertinenti e tutte le osservazioni o proposte relative al numero di arbitri e alla loro scelta conformemente alle disposizioni di articoli 12 e 13, e qualsiasi nomina di un arbitro richiesta in tal modo; e
h) tutti i particolari pertinenti e eventuali osservazioni o proposte in merito al luogo dell'arbitrato, le norme di legge applicabili e la lingua dell'arbitrato.
Il richiedente può presentare altri documenti o informazioni con la richiesta che ritiene appropriati o che possono contribuire all'efficace risoluzione della controversia.
4) Insieme alla richiesta, il richiedente deve:
un') presentare il numero di copie richiesto da Articolo 3(1); e
B) effettuare il pagamento della tassa di deposito richiesta da Appendice III ("Costi e commissioni di arbitrato") in vigore alla data di inoltro della richiesta.
Nel caso in cui il richiedente non rispetti uno di questi requisiti, il segretariato può fissare un termine entro il quale il richiedente deve conformarsi, in mancanza del quale il file deve essere chiuso, fatto salvo il diritto del richiedente di presentare gli stessi reclami in una data successiva in un'altra Richiesta.
5) Il segretariato trasmette una copia della richiesta e dei documenti allegati al rispondente per la sua risposta alla richiesta una volta che il segretariato dispone di copie sufficienti della richiesta e della tassa di deposito richiesta.
Articolo 5: Rispondi alla richiesta; riconvenzionale
1) Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della segreteria, il convenuto deve presentare una risposta (la risposta") che deve contenere le seguenti informazioni:
un') il suo nome per intero, descrizione, indirizzo e altri dettagli di contatto;
B) il nome completo, indirizzo e altri dettagli di contatto di qualsiasi persona(S) rappresentare il convenuto nell'arbitrato;
C) le sue osservazioni in merito alla natura e alle circostanze della controversia che ha dato origine alle rivendicazioni e alla base su cui sono presentate le rivendicazioni;
D) la sua risposta al sollievo cercato;
e) eventuali osservazioni o proposte relative al numero di arbitri e alla loro scelta alla luce delle proposte del richiedente e conformemente alle disposizioni di articoli 12 e 13, e qualsiasi nomina di un arbitro richiesta in tal modo; e
f) eventuali osservazioni o proposte sul luogo dell'arbitrato, le norme di legge applicabili e la lingua dell'arbitrato.
Il convenuto può presentare tutti gli altri documenti o informazioni con la risposta che ritiene opportuni o che possono contribuire all'efficace risoluzione della controversia.
2) Il segretariato può concedere al convenuto una proroga del tempo per la presentazione della risposta, purché la domanda di tale estensione contenga le osservazioni o le proposte del convenuto relative al numero di arbitri e alla loro scelta e, dove richiesto da articoli 12 e 13, la nomina di un arbitro. Se l'intervistato non riesce a farlo, il tribunale procede secondo le regole.
3) La risposta è presentata al segretariato nel numero di copie specificato da Articolo 3(1).
4) Il segretariato comunica la risposta e i documenti ad essa allegati a tutte le altre parti.
5) Eventuali domande riconvenzionali presentate dal convenuto devono essere presentate con la risposta e devono fornire:
un') una descrizione della natura e delle circostanze della controversia che ha dato origine alle domande riconvenzionali e delle basi su cui sono presentate le domande riconvenzionali;
B) una dichiarazione del rilievo richiesta insieme agli importi di eventuali domande riconvenzionali quantificate e, nella misura del possibile, una stima del valore monetario di eventuali altre domande riconvenzionali;
C) eventuali accordi pertinenti e, in particolare, l'accordo di arbitrato(S); e
D) laddove le domande riconvenzionali siano formulate nell'ambito di più di un accordo arbitrale, un'indicazione dell'accordo di arbitrato in base al quale viene presentata ogni domanda riconvenzionale.
Il convenuto può presentare altri documenti o informazioni alle domande riconvenzionali che ritiene appropriate o che possono contribuire all'efficace risoluzione della controversia.
6) Il richiedente deve presentare una risposta a qualsiasi domanda riconvenzionale entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle domande riconvenzionali comunicate dal Segretariato. Prima della trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale, il segretariato può concedere al richiedente una proroga del termine per la presentazione della risposta.
Articolo 6: Effetto dell'accordo sull'arbitrato
1) Laddove le parti abbiano concordato di sottoporsi all'arbitrato ai sensi delle Regole, si ritiene che abbiano presentato ipso facto al Regolamento in vigore alla data di inizio dell'arbitrato, a meno che non abbiano accettato di sottomettersi alle Regole in vigore alla data del loro accordo arbitrale.
2) Accettando l'arbitrato secondo le Regole, le parti hanno ammesso che l'arbitrato sarà gestito dalla Corte.
3) Se una parte contro la quale è stato presentato un reclamo non invia una risposta, o se una delle parti solleva uno o più motivi riguardanti l'esistenza, validità o portata dell'accordo di arbitrato o riguardo al fatto che tutte le rivendicazioni presentate nell'arbitrato possano essere determinate insieme in un unico arbitrato, l'arbitrato procederà e qualsiasi questione di giurisdizione o se i reclami possano essere determinati insieme in tale arbitrato saranno decisi direttamente dal tribunale arbitrale, a meno che il Segretario Generale non rinvii la questione alla Corte per la sua decisione ai sensi dell'articolo 6(4).
4) In tutti i casi deferiti alla Corte ai sensi dell'art 6(3), il tribunale decide se e in quale misura procederà l'arbitrato. L'arbitrato procede se e nella misura in cui la Corte è prima facie accertata che possa esistere un accordo arbitrale ai sensi delle Regole. In particolare:
(io) dove ci sono più di due parti nell'arbitrato, l'arbitrato procederà tra quelli delle parti, comprese eventuali altre parti unite ai sensi di Articolo 7, rispetto al quale la Corte è prima facie accertata che possa esistere un accordo arbitrale ai sensi delle Regole che le vincola tutte; e
(ii) dove reclami ai sensi di Articolo 9 sono stipulati nell'ambito di più di un accordo arbitrale, l'arbitrato procede in merito a tali richieste per le quali la Corte è soddisfatta prima facie (un') che gli accordi di arbitrato in base ai quali tali richieste sono presentate possono essere compatibili, e (B) che tutte le parti dell'arbitrato possano aver concordato che tali rivendicazioni possono essere determinate insieme in un unico arbitrato.
La decisione della Corte ai sensi dell'articolo 6(4) non pregiudica l'ammissibilità o i meriti del motivo o dei motivi di una parte.
5) In tutte le questioni decise dalla Corte ai sensi dell'art 6(4), qualsiasi decisione relativa alla giurisdizione del tribunale arbitrale, salvo per quanto riguarda le parti o le rivendicazioni rispetto alle quali la Corte decide che l'arbitrato non può procedere, sarà quindi preso dal tribunale arbitrale stesso.
6) Laddove le parti siano informate della decisione della Corte ai sensi dell'articolo 6(4) che l'arbitrato non può procedere nei confronti di alcuni o tutti, qualsiasi parte si riserva il diritto di chiedere a qualsiasi tribunale competente o meno, e rispetto a quale di essi, esiste un accordo arbitrale vincolante.
7) Laddove la Corte abbia deciso ai sensi dell'articolo 6(4) che l'arbitrato non può procedere in relazione a nessuna delle rivendicazioni, tale decisione non impedisce a una parte di reintrodurre la stessa domanda in una data successiva in altri procedimenti.
8) Se una delle parti rifiuta o non partecipa all'arbitrato o ad una sua fase, l'arbitrato procederà nonostante tale rifiuto o fallimento.
9) Salvo diverso accordo, il tribunale arbitrale non cesserà di avere giurisdizione a causa di qualsiasi accusa che il contratto è inesistente o nullo, a condizione che il tribunale arbitrale confermi la validità dell'accordo di arbitrato. Il tribunale arbitrale continuerà ad avere giurisdizione per determinare i rispettivi diritti delle parti e per decidere i loro reclami e motivi anche se il contratto stesso può essere inesistente o nullo.
MOLTE PARTI, CONTRATTI E CONSOLIDAMENTO MULTIPLI
Articolo 7: Riunione di parti aggiuntive
1) Una parte che desidera unirsi a una parte aggiuntiva nell'arbitrato deve presentare la sua richiesta di arbitrato contro la parte aggiuntiva (la "Richiesta di iscrizione") alla segreteria. La data in cui la segreteria riceve la richiesta di riunione, a tutti gli effetti, essere considerata la data di inizio dell'arbitrato nei confronti della parte aggiuntiva. Ogni incontro di questo tipo è soggetto alle disposizioni di articoli 6(3)-6(7) e 9. Nessuna parte aggiuntiva può essere unita dopo la conferma o la nomina di un arbitro, a meno che tutte le parti, compresa la parte aggiuntiva, altrimenti d'accordo. Il segretariato può fissare un limite di tempo per la presentazione di una richiesta di riunione.
2) La richiesta di iscrizione contiene le seguenti informazioni:
un') il riferimento al caso dell'arbitrato esistente;
B) il nome completo, descrizione, indirizzo e altri dettagli di contatto di ciascuna delle parti, compresa la parte aggiuntiva; e
C) le informazioni specificate in Articolo 4(3) commi c), D), e) e f).
La parte che presenta la richiesta di riunione può presentare con essa tutti gli altri documenti o informazioni che ritiene appropriati o che possono contribuire all'efficace risoluzione della controversia.
3) Le disposizioni di articoli 4(4) e 4(5) si applicano, mutatis mutandis, alla richiesta di iscrizione.
4) La parte aggiuntiva deve presentare una risposta in conformità, mutatis mutandis, con le disposizioni di articoli 5(1)-5(4). La parte aggiuntiva può presentare reclami nei confronti di qualsiasi altra parte in conformità con le disposizioni di Articolo 8.
Articolo 8: Reclami tra più parti
1) In un arbitrato con più parti, i reclami possono essere fatti da qualsiasi parte contro qualsiasi altra parte, fatte salve le disposizioni di articoli 6(3)-6(7) e 9 e purché non possano essere presentate nuove richieste dopo che i Termini di riferimento sono stati firmati o approvati dalla Corte senza l'autorizzazione del tribunale arbitrale ai sensi di Articolo 23(4).
2) Qualsiasi parte che presenta un reclamo ai sensi dell'articolo 8(1) deve fornire le informazioni specificate in Articolo 4(3) commi c), D), e) e f).
3) Prima che il Segretariato trasmetta il file al tribunale arbitrale in conformità con Articolo 16, si applicano le seguenti disposizioni, mutatis mutandis, a qualsiasi reclamo presentato: Articolo 4(4) comma a); Articolo 4(5); Articolo 5(1) fatta eccezione per le lettere a), B), e) e f); Articolo 5(2); Articolo 5(3) e Articolo 5(4). da allora in poi, il tribunale arbitrale determina la procedura per presentare un ricorso.
Articolo 9: Contratti multipli
Fatte salve le disposizioni di articoli 6(3)-6(7) e 23(4), i reclami derivanti da o in relazione a più di un contratto possono essere presentati in un unico arbitrato, indipendentemente dal fatto che tali rivendicazioni siano presentate in base a uno o più di un accordo arbitrale ai sensi delle Regole.
Articolo 10: Consolidamento di arbitrati
La Corte può, su richiesta di una festa, consolidare due o più arbitrati pendenti ai sensi delle Regole in un unico arbitrato, dove:
un') le parti hanno concordato il consolidamento; o
B) tutte le rivendicazioni negli arbitrati sono presentate nell'ambito dello stesso accordo arbitrale; o
C) laddove le richieste di arbitrato siano formulate nell'ambito di più di un accordo arbitrale, gli arbitrati sono tra le stesse parti, le controversie negli arbitrati sorgono in relazione allo stesso rapporto giuridico, e la Corte ritiene che gli accordi di arbitrato siano compatibili.
Nel decidere se consolidare, la Corte può tener conto di tutte le circostanze che ritiene rilevanti, incluso se uno o più arbitri sono stati confermati o nominati in più di uno degli arbitri e, se è così, se le stesse o diverse persone sono state confermate o nominate.
Quando gli arbitrati sono consolidati, devono essere consolidati nell'arbitrato iniziato per primo, se non diversamente concordato da tutte le parti.
IL TRIBUNALE ARBITRALE
Articolo 11: Disposizioni generali
1) Ogni arbitro deve essere e rimanere imparziale e indipendente dalle parti coinvolte nell'arbitrato.
2) Prima dell'appuntamento o della conferma, un potenziale arbitro deve firmare una dichiarazione di accettazione, disponibilità, imparzialità e indipendenza. Il potenziale arbitro deve comunicare per iscritto al Segretariato qualsiasi fatto o circostanza che possa essere di natura tale da mettere in discussione l'indipendenza dell'arbitro agli occhi delle parti, così come ogni circostanza che potrebbe sollevare ragionevoli dubbi sull'imparzialità dell'arbitro. Il segretariato fornisce tali informazioni alle parti per iscritto e fissa un termine per eventuali commenti da esse.
3) Un arbitro comunica immediatamente per iscritto al segretariato e alle parti qualsiasi fatto o circostanza di natura simile a quelli di cui all'articolo 11(2) sull'imparzialità o indipendenza dell'arbitro che possono sorgere durante l'arbitrato.
4) Le decisioni della Corte relative alla nomina, conferma, la contestazione o la sostituzione di un arbitro deve essere definitiva.
5) Accettando di servire, gli arbitri si impegnano a svolgere le proprie responsabilità in conformità con le Regole.
6) Nella misura in cui le parti non abbiano diversamente previsto, il tribunale arbitrale è costituito conformemente alle disposizioni di articoli 12 e 13.
Articolo 12: Costituzione del Tribunale Arbitrale
Numero di arbitri
1) Le controversie saranno decise da un arbitro unico o da tre arbitri.
2) Laddove le parti non abbiano concordato il numero di arbitri, il tribunale nomina un arbitro unico, salvo laddove risulti che la controversia è tale da giustificare la nomina di tre arbitri. In tal caso, il richiedente nomina un arbitro entro un termine di 15 giorni dal ricevimento della notifica della decisione della Corte, e il convenuto nominerà un arbitro entro un termine di 15 giorni dal ricevimento della notifica della nomina fatta dal richiedente. Se una parte non riesce a nominare un arbitro, la nomina è presa dal tribunale.
Arbitro unico
3) Se le parti hanno concordato che la controversia deve essere risolta da un arbitro unico, possono, di comune accordo, nominare l'arbitro unico per la conferma. Se le parti non nominano un unico arbitro all'interno 30 giorni dalla data in cui la richiesta di arbitrato del richiedente è stata ricevuta dall'altra parte, o entro i termini supplementari consentiti dalla segreteria, l'arbitro unico è nominato dalla Corte.
Tre arbitri
4) Se le parti hanno concordato che la controversia deve essere risolta da tre arbitri, ciascuna parte nominerà nella richiesta e nella risposta, rispettivamente, un arbitro per la conferma. Se una parte non riesce a nominare un arbitro, la nomina è presa dal tribunale.
5) Dove la controversia deve essere deferita a tre arbitri, il terzo arbitro, che fungerà da presidente del tribunale arbitrale, è nominato dalla Corte, a meno che le parti non abbiano concordato un'altra procedura per tale nomina, nel qual caso la nomina sarà soggetta a conferma ai sensi del Articolo 13. Se tale procedura non dovesse comportare una nomina entro 30 giorni dalla conferma o dalla nomina dei co-arbitri o qualsiasi altro termine concordato dalle parti o fissato dalla Corte, il terzo arbitro è nominato dalla Corte.
6) Dove sono presenti più richiedenti o più rispondenti, e dove la controversia deve essere deferita a tre arbitri, i ricorrenti multipli, insieme, e i rispondenti multipli, insieme, nominerà un arbitro per la conferma ai sensi di Articolo 13.
7) Dove è stata aggiunta una parte aggiuntiva, e dove la controversia deve essere deferita a tre arbitri, la parte aggiuntiva può, congiuntamente al richiedente(S) o con il rispondente(S), nominare un arbitro per la conferma ai sensi di Articolo 13.
8) In mancanza di una nomina congiunta ai sensi degli articoli 12(6) o 12(7) e laddove tutte le parti non siano in grado di concordare un metodo per la costituzione del tribunale arbitrale, la Corte può nominare ciascun membro del tribunale arbitrale e designare uno di loro come presidente. In tal caso, il tribunale è libero di scegliere qualsiasi persona che ritenga idonea ad agire come arbitro, l'applicazione Articolo 13 quando lo ritiene appropriato.
Articolo 13: Nomina e conferma degli arbitri
1) Nel confermare o nominare gli arbitri, il tribunale considera la nazionalità del potenziale arbitro, residenza e altre relazioni con i paesi di cui le parti o gli altri arbitri sono cittadini e la disponibilità e la capacità del potenziale arbitro di condurre l'arbitrato conformemente alle Regole. Lo stesso si applica qualora il Segretario Generale confermi gli arbitri ai sensi dell'articolo 13(2).
2) Il segretario generale può confermare come co-arbitri, arbitri unici e presidenti di tribunali arbitrali nominati dalle parti o ai sensi dei loro accordi particolari, purché la dichiarazione che hanno presentato non contenga qualifiche relative all'imparzialità o all'indipendenza o che una dichiarazione qualificata relativa all'imparzialità o all'indipendenza non abbia sollevato obiezioni. Tale conferma deve essere comunicata alla Corte nella prossima sessione. Se il segretario generale ritiene che un co-arbitro, l'unico arbitro o presidente di un tribunale arbitrale non dovrebbe essere confermato, la questione è sottoposta alla Corte.
3) Laddove la Corte nominasse un arbitro, decide su proposta di un comitato nazionale o di un gruppo della CPI che ritiene appropriato. Se la Corte non accetta la proposta fatta, o se il comitato o il gruppo nazionale non presenta la proposta richiesta entro il termine fissato dalla Corte, la Corte può ripetere la sua richiesta, richiedere una proposta a un altro comitato o gruppo nazionale che ritiene appropriata, o nominare direttamente qualsiasi persona ritenuta idonea.
4) La Corte può anche nominare direttamente per agire come arbitro qualsiasi persona che ritenga adeguata ove:
un') una o più parti è uno stato o può essere considerata un'entità statale;
B) la Corte ritiene che sarebbe opportuno nominare un arbitro da un paese o territorio in cui non esiste un comitato o gruppo nazionale; o
C) il presidente certifica alla Corte che esistono circostanze che, secondo il presidente, prendere un appuntamento diretto necessario e appropriato.
5) L'arbitro unico o il presidente del tribunale arbitrale deve essere di nazionalità diversa da quella delle parti. tuttavia, in circostanze adeguate e purché nessuna delle parti si opponga entro il termine fissato dalla Corte, l'arbitro unico o il presidente del tribunale arbitrale possono essere scelti da un paese di cui una delle parti è nazionale.
Articolo 14: Sfida degli arbitri
1) Una sfida di un arbitro, sia per una presunta mancanza di imparzialità o indipendenza, o altrimenti, è presentato mediante la presentazione al segretariato di una dichiarazione scritta che specifica i fatti e le circostanze su cui si basa la contestazione.
2) Perché una sfida sia ricevibile, deve essere presentato da una delle parti all'interno di 30 giorni dal ricevimento da parte di tale parte della notifica della nomina o della conferma dell'arbitro, o all'interno 30 giorni dalla data in cui la parte che ha presentato la contestazione è stata informata dei fatti e delle circostanze su cui si basa la contestazione se tale data è successiva alla ricezione di tale notifica.
3) La Corte decide in merito alla ricevibilità e, allo stesso tempo, se necessario, nel merito di una sfida dopo che il Segretariato ha offerto l'opportunità all'arbitro interessato, l'altra parte o le parti e tutti gli altri membri del tribunale arbitrale a commentare per iscritto entro un congruo periodo di tempo. Tali osservazioni devono essere comunicate alle parti e agli arbitri.
Articolo 15: Sostituzione degli arbitri
1) Un arbitro sarà sostituito al momento della morte, previa accettazione da parte della Corte delle dimissioni dell'arbitro, previa accettazione da parte della Corte di una contestazione, o all'accettazione da parte del Tribunale di una richiesta di tutte le parti.
2) Un arbitro è inoltre sostituito di propria iniziativa dalla Corte quando decide che all'arbitro è impedito di fatto o di fatto di adempiere alle funzioni dell'arbitro, o che l'arbitro non adempia a tali funzioni in conformità con le Regole o entro i termini previsti.
3) quando, sulla base delle informazioni che sono venute alla sua attenzione, la Corte considera l'applicazione dell'articolo 15(2), decide sull'argomento dopo l'arbitro interessato, le parti e tutti gli altri membri del tribunale arbitrale hanno avuto la possibilità di commentare per iscritto entro un congruo periodo di tempo. Tali osservazioni devono essere comunicate alle parti e agli arbitri.
4) Quando un arbitro deve essere sostituito, la Corte ha la facoltà di decidere se seguire o meno il processo di nomina originale. Una volta ricostituito, e dopo aver invitato le parti a commentare, il tribunale arbitrale determina se e in quale misura i procedimenti preliminari devono essere ripetuti prima che il tribunale arbitrale ricostituito.
5) Successivamente alla chiusura del procedimento, invece di sostituire un arbitro deceduto o rimosso dalla Corte ai sensi degli articoli 15(1) o 15(2), la Corte può decidere, quando lo ritiene appropriato, che i restanti arbitri continueranno l'arbitrato. Nel prendere tale determinazione, la Corte terrà conto delle opinioni degli arbitri rimanenti e delle parti e delle altre questioni che ritiene appropriate nelle circostanze.
I PROCEDIMENTI ARBITRALI
Articolo 16: Trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale
Il segretariato trasmette il fascicolo al tribunale arbitrale non appena è stato costituito, purché sia stato versato l'anticipo sulle spese richieste dal Segretariato in questa fase.
Articolo 17: Prova di autorità
In qualsiasi momento dopo l'inizio dell'arbitrato, il tribunale arbitrale o il segretariato possono richiedere la prova dell'autorità di qualsiasi rappresentante di parte.
Articolo 18: Luogo dell'arbitrato
1) Il luogo dell'arbitrato sarà fissato dalla Corte, salvo accordo tra le parti.
2) Il tribunale arbitrale può, previa consultazione con le parti, condurre audizioni e riunioni in qualsiasi luogo ritenga opportuno, salvo diverso accordo tra le parti.
3) Il tribunale arbitrale può deliberare in qualsiasi luogo ritenga opportuno.
Articolo 19: Regole che governano il procedimento
Il procedimento dinanzi al tribunale arbitrale è regolato dalle Regole e, dove le Regole sono silenziose, da qualsiasi norma che le parti o, in mancanza di loro, il tribunale arbitrale può decidere, se si faccia riferimento o meno alle norme procedurali di una legge nazionale da applicare all'arbitrato.
Articolo 20: Lingua dell'arbitrato
In assenza di un accordo tra le parti, il tribunale arbitrale determina la lingua o le lingue dell'arbitrato, debita considerazione di tutte le circostanze pertinenti, compresa la lingua del contratto.
Articolo 21: Regole di legge applicabili
1) Le parti sono libere di concordare le norme di legge che devono essere applicate dal tribunale arbitrale al merito della controversia. In assenza di tale accordo, il tribunale arbitrale applica le norme di legge che ritiene appropriate.
2) Il tribunale arbitrale terrà conto delle disposizioni del contratto, se presente, tra le parti e di eventuali usi commerciali pertinenti.
3) Il tribunale arbitrale assume i poteri di un composito amabile o decide ex aequo et bono solo se le parti hanno concordato di conferirgli tali poteri.
Articolo 22: Condotta dell'arbitrato
1) Il tribunale arbitrale e le parti compiono ogni sforzo per condurre l'arbitrato in modo rapido ed economico, vista la complessità e il valore della controversia.
2) Al fine di garantire un'efficace gestione dei casi, il tribunale arbitrale, dopo aver consultato le parti, può adottare le misure procedurali che ritiene appropriate, purché non siano contrari ad alcun accordo tra le parti.
3) Su richiesta di qualsiasi parte, il tribunale arbitrale può emettere ordini riguardanti la riservatezza dei procedimenti arbitrali o di qualsiasi altra questione connessa all'arbitrato e può adottare misure per proteggere i segreti commerciali e le informazioni riservate.
4) In tutti i casi, il tribunale arbitrale deve agire in modo equo e imparziale e garantire che ciascuna parte abbia una ragionevole opportunità di presentare il proprio caso.
5) Le parti si impegnano a rispettare qualsiasi ordine emesso dal tribunale arbitrale.
Articolo 23: Termine di paragone
1) Non appena ha ricevuto il file dal Segretariato, il tribunale arbitrale redige, sulla base di documenti o alla presenza delle parti e alla luce delle loro osservazioni più recenti, un documento che definisce i termini di riferimento. Questo documento deve includere i seguenti dettagli:
un') i nomi per intero, descrizione, indirizzo e altri dettagli di contatto di ciascuna delle parti e di qualsiasi persona(S) rappresentare una parte nell'arbitrato;
B) gli indirizzi ai quali possono essere inviate notifiche e comunicazioni nel corso dell'arbitrato;
C) un riassunto delle rispettive rivendicazioni delle parti e del rilievo richiesto da ciascuna parte, insieme agli importi di eventuali crediti quantificati e, nella misura del possibile, una stima del valore monetario di qualsiasi altro credito;
D) a meno che il tribunale arbitrale non lo ritenga inappropriato, un elenco di problemi da determinare;
e) i nomi per intero, indirizzo e altri dettagli di contatto di ciascuno degli arbitri;
f) il luogo dell'arbitrato; e
g) particolari delle norme procedurali applicabili e, se è così, riferimento al potere conferito al tribunale arbitrale di agire in qualità di composito amabile o di decidere ex aequo et bono.
2) Il mandato è firmato dalle parti e dal tribunale arbitrale. Entro 30 giorni della data in cui il file gli è stato trasmesso, il tribunale arbitrale trasmette alla Corte i termini di riferimento da lui firmati e dalle parti. La Corte può prorogare questo termine a seguito di una richiesta motivata del tribunale arbitrale o di propria iniziativa se decide che è necessario farlo.
3) Se una delle parti rifiuta di prendere parte all'elaborazione dei Termini di riferimento o di firmare lo stesso, devono essere sottoposti alla Corte per approvazione. Quando i termini di riferimento sono stati firmati in conformità con l'articolo 23(2) o approvato dalla Corte, l'arbitrato procederà.
4) Dopo che i termini di riferimento sono stati firmati o approvati dalla Corte, nessuna parte può presentare nuove richieste che esulano dai limiti dei Termini di riferimento a meno che non sia stata autorizzata a farlo dal tribunale arbitrale, che deve considerare la natura di tali nuovi reclami, lo stadio dell'arbitrato e altre circostanze rilevanti.
Articolo 24: Conferenza sulla gestione dei casi e calendario procedurale
1) Nel redigere i Termini di riferimento o il più presto possibile in seguito, il tribunale arbitrale convoca una conferenza sulla gestione dei casi per consultare le parti sulle misure procedurali che possono essere adottate ai sensi Articolo 22(2). Tali misure possono comprendere una o più delle tecniche di gestione dei casi descritte in Appendice IV.
2) Durante o dopo tale conferenza, il tribunale arbitrale stabilisce il calendario procedurale che intende seguire per lo svolgimento dell'arbitrato. Il calendario procedurale e le eventuali modifiche devono essere comunicati alla Corte e alle parti.
3) Per garantire una gestione efficace e continua dei casi, il tribunale arbitrale, dopo aver consultato le parti mediante un'ulteriore conferenza sulla gestione dei casi o in altro modo, può adottare ulteriori misure procedurali o modificare il calendario procedurale.
4) Le conferenze sulla gestione dei casi possono essere condotte attraverso una riunione di persona, in videoconferenza, telefono o mezzi di comunicazione simili. In assenza di un accordo tra le parti, il tribunale arbitrale determina i mezzi con cui sarà condotta la conferenza. Il tribunale arbitrale può richiedere alle parti di presentare proposte di gestione dei casi prima di una conferenza sulla gestione dei casi e può richiedere la partecipazione a qualsiasi conferenza di gestione dei casi delle parti di persona o tramite un rappresentante interno.
Articolo 25: Stabilire i fatti del caso
1) Il tribunale arbitrale procede nel minor tempo possibile per stabilire i fatti della causa con tutti i mezzi appropriati.
2) Dopo aver studiato le osservazioni scritte delle parti e tutti i documenti fatti valere, il tribunale arbitrale ascolta le parti di persona se una di esse lo richiede o, in mancanza di tale richiesta, può di sua iniziativa decidere di ascoltarli.
3) Il tribunale arbitrale può decidere di ascoltare testimoni, esperti nominati dalle parti o da qualsiasi altra persona, alla presenza delle parti, o in loro assenza purché siano stati debitamente convocati.
4) Il tribunale arbitrale, dopo aver consultato le parti, può nominare uno o più esperti, definire i loro termini di riferimento e ricevere i loro rapporti. Su richiesta di una festa, le parti devono avere la possibilità di interrogare in udienza tali esperti.
5) In qualsiasi momento durante il procedimento, il tribunale arbitrale può convocare qualsiasi parte per fornire ulteriori prove.
6) Il tribunale arbitrale può decidere il caso unicamente sulla base dei documenti presentati dalle parti a meno che una delle parti non richieda un'audizione.
Articolo 26: Audizioni
1) Quando si terrà un'audizione, il tribunale arbitrale, dare ragionevole preavviso, convoca le parti ad apparire dinanzi ad esso il giorno e nel luogo da essa fissato.
2) Se una delle parti, sebbene debitamente convocato, non appare senza una scusa valida, il tribunale arbitrale ha il potere di procedere all'audizione.
3) Il tribunale arbitrale è incaricato delle audizioni, a cui tutte le parti avranno il diritto di essere presenti. Salvo con l'approvazione del tribunale arbitrale e delle parti, le persone non coinvolte nel procedimento non sono ammesse.
4) Le parti possono comparire di persona o tramite rappresentanti debitamente autorizzati. Inoltre, possono essere assistiti da consulenti.
Articolo 27: Chiusura del procedimento e data di presentazione dei progetti di premi
Il più presto possibile dopo l'ultima udienza relativa a questioni da decidere in un premio o il deposito delle ultime comunicazioni autorizzate su tali questioni, qualunque sia dopo, il tribunale arbitrale lo farà:
un') dichiarare chiuso il procedimento relativamente alle materie da decidere in sede di aggiudicazione; e
B) informare il Segretariato e le parti della data entro la quale prevede di sottoporre alla Corte il suo progetto di approvazione per approvazione ai sensi di Articolo 34.
Dopo la chiusura del procedimento, non è possibile presentare ulteriori osservazioni o argomentazioni, o prove prodotte, rispetto alle questioni da decidere in sede di aggiudicazione, se non richiesto o autorizzato dal tribunale arbitrale.
Articolo 28: Conservatorio e provvedimenti provvisori
1) Salvo diverso accordo tra le parti, non appena il file gli è stato trasmesso, il tribunale arbitrale può, su richiesta di una festa, ordinare le misure provvisorie o conservative che ritiene appropriate. Il tribunale arbitrale può subordinare la concessione di qualsiasi misura di questo tipo alla sicurezza richiesta fornita dalla parte richiedente. Qualsiasi misura di questo tipo deve assumere la forma di un ordine, dare ragioni, o di un premio, come ritenuto appropriato dal tribunale arbitrale.
2) Prima che il fascicolo sia trasmesso al tribunale arbitrale, e in circostanze appropriate anche successivamente, le parti possono rivolgersi a qualsiasi autorità giudiziaria competente per provvedimenti provvisori o cautelari. L'applicazione di una parte all'autorità giudiziaria per tali misure o per l'attuazione di tali misure ordinate da un tribunale arbitrale non è considerata un'infrazione o una rinuncia al contratto arbitrale e non pregiudica i relativi poteri riservati al tribunale arbitrale. Qualsiasi richiesta di questo tipo e qualsiasi misura adottata dall'autorità giudiziaria deve essere tempestivamente comunicata al Segretariato. Il segretariato ne informa il tribunale arbitrale.
Articolo 29: Arbitro di emergenza
1) Una parte che ha bisogno di urgenti provvedimenti provvisori o conservatori che non possono attendere la costituzione di un tribunale arbitrale ("Misure di emergenza") può presentare una domanda per tali misure ai sensi delle Regole dell'arbitro di emergenza in Appendice V. Qualsiasi domanda di questo tipo sarà accettata solo se ricevuta dal Segretariato prima della trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale ai sensi di Articolo 16 e indipendentemente dal fatto che la parte che ha presentato la domanda abbia già presentato la sua richiesta di arbitrato.
2) La decisione dell'arbitro di emergenza deve assumere la forma di un ordine. Le parti si impegnano a rispettare qualsiasi ordine emesso dall'arbitro di emergenza.
3) L'ordine dell'arbitro di emergenza non vincola il tribunale arbitrale per qualsiasi questione, problema o controversia determinati nell'ordine. Il tribunale arbitrale può modificare, terminare o annullare l'ordine o qualsiasi modifica apportata dall'arbitro di emergenza.
4) Il tribunale arbitrale decide in merito alle richieste o alle richieste di ciascuna parte relative al procedimento arbitrale di emergenza, inclusa la ridistribuzione dei costi di tali procedimenti e di eventuali reclami derivanti da o in connessione con la conformità o non conformità all'ordine.
5) articoli 29(1)-29(4) e le Regole dell'arbitro di emergenza stabilite in Appendice V (collettivamente le "Disposizioni dell'arbitro di emergenza") si applicheranno solo alle parti firmatarie dell'accordo di arbitrato ai sensi delle Regole invocate per l'applicazione o ai successori di tali firmatari.
6) Le disposizioni dell'arbitro di emergenza non si applicano se:
un') l'accordo di arbitrato ai sensi delle Regole era stato concluso in precedenza 1 gennaio 2012;
B) le parti hanno concordato di rinunciare alle disposizioni dell'arbitro di emergenza; o
C) le parti hanno concordato un'altra procedura pre-arbitrale che prevede la concessione del conservatorio, misure provvisorie o simili.
7) Le disposizioni dell'arbitro di emergenza non intendono impedire a qualsiasi parte di chiedere misure provvisorie o cautelari urgenti a un'autorità giudiziaria competente in qualsiasi momento prima di presentare una domanda per tali misure, e in circostanze appropriate anche successivamente, ai sensi del Regolamento. Qualsiasi richiesta di tali misure da parte di un'autorità giudiziaria competente non deve essere considerata una violazione o una rinuncia al contratto arbitrale. Qualsiasi richiesta di questo tipo e qualsiasi misura adottata dall'autorità giudiziaria deve essere tempestivamente comunicata al Segretariato.
Articolo 30: Procedura accelerata
1) Accettando l'arbitrato secondo le Regole, le parti convengono che questo articolo 30 e le regole di procedura accelerata stabilite in Appendice VI (collettivamente le "Disposizioni sulle procedure accelerate") avrà la precedenza su eventuali clausole contrarie dell'accordo arbitrale.
2) Le regole di procedura accelerata stabilite in Appendice VI si applica se:
un') l'importo in questione non supera il limite indicato in Articolo 1(2) dell'appendice VI al momento della comunicazione di cui al Articolo 1(3) di tale appendice; o
B) le parti sono così d'accordo.
3) Le disposizioni sulla procedura accelerata non si applicano se:
un') l'accordo di arbitrato ai sensi del regolamento è stato concluso prima della data di entrata in vigore delle disposizioni sulla procedura accelerata;
B) le parti hanno concordato di annullare le disposizioni sulla procedura accelerata; o
C) la Corte, su richiesta di una parte prima della costituzione del tribunale arbitrale o di sua iniziativa, determina che in tali circostanze è inappropriato applicare le disposizioni sulla procedura accelerata.
PREMI
Articolo 31: Termine per il premio finale
1) Il termine entro il quale il tribunale arbitrale deve emettere la sentenza definitiva è di sei mesi. Tale termine inizia a decorrere dalla data dell'ultima firma da parte del tribunale arbitrale o dalle parti dei Termini di riferimento o, in caso di applicazione di Articolo 23(3), la data della notifica al tribunale arbitrale da parte del Segretariato dell'approvazione del mandato da parte della Corte. La Corte può fissare un limite di tempo diverso in base al calendario procedurale stabilito ai sensi Articolo 24(2).
2) La Corte può prorogare il termine a seguito di una richiesta motivata del tribunale arbitrale o di propria iniziativa se decide che è necessario farlo.
Articolo 32: Making of the Award
1) Quando il tribunale arbitrale è composto da più di un arbitro, un premio viene assegnato a maggioranza. Se non c'è maggioranza, il lodo è assegnato esclusivamente dal presidente del tribunale arbitrale.
2) Il premio deve indicare i motivi su cui si basa.
3) Il lodo si considera effettuato nel luogo dell'arbitrato e alla data ivi indicata.
Articolo 33: Premio per consenso
Se le parti raggiungono un accordo dopo che il fascicolo è stato trasmesso al tribunale arbitrale conformemente a Articolo 16, la transazione deve essere registrata sotto forma di aggiudicazione rilasciata dal consenso delle parti, se così richiesto dalle parti e se il tribunale arbitrale accetta di farlo.
Articolo 34: Esame del premio da parte della Corte
Prima di firmare un premio, il tribunale arbitrale lo sottopone in forma di bozza alla Corte. Il tribunale può stabilire modifiche alla forma del lodo e, senza pregiudicare la libertà di decisione del tribunale arbitrale, può anche attirare la sua attenzione sui punti di merito. Nessun riconoscimento deve essere reso dal tribunale arbitrale fino a quando non è stato approvato dalla Corte per quanto riguarda la sua forma.
Articolo 35: Notifica, Deposito e esecutività del premio
1) Una volta assegnato un premio, il segretariato notifica alle parti il testo firmato dal tribunale arbitrale, a condizione che i costi dell'arbitrato siano stati interamente pagati all'ICC dalle parti o da una di esse.
2) Copie aggiuntive certificate vere dal Segretario Generale saranno rese disponibili su richiesta e in qualsiasi momento alle parti, ma a nessun altro.
3) In virtù della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 35(1), le parti rinunciano a qualsiasi altra forma di notifica o deposito da parte del tribunale arbitrale.
4) Un originale di ciascun premio rilasciato in conformità alle Regole sarà depositato presso la Segreteria.
5) Il tribunale arbitrale e il segretariato assistono le parti nell'adempimento di qualsiasi ulteriore formalità possa essere necessaria.
6) Ogni premio sarà vincolante per le parti. Sottoponendo la controversia all'arbitrato ai sensi delle Regole, le parti si impegnano a eseguire qualsiasi premio senza indugio e si ritengono che abbiano rinunciato al loro diritto a qualsiasi forma di ricorso nella misura in cui tale rinuncia possa essere validamente fatta.
Articolo 36: Correzione e interpretazione del premio; Remissione dei premi
1) Di propria iniziativa, il tribunale arbitrale può correggere un chierico, errore computazionale o tipografico, o qualsiasi errore di natura simile contenuto in un premio, purché tale correzione sia sottoposta all'approvazione della Corte entro 30 giorni dalla data di tale aggiudicazione.
2) Qualsiasi richiesta di una parte per la correzione di un errore del tipo di cui all'articolo 36(1), o per l'interpretazione di un premio, deve essere presentato al Segretariato interno 30 giorni dalla ricezione del premio da parte di tale parte, in un numero di copie come indicato in Articolo 3(1). Dopo la trasmissione della domanda al tribunale arbitrale, quest'ultima concede all'altra parte un termine breve, normalmente non superiore 30 giorni, dal ricevimento della domanda da parte di tale parte, per inviare eventuali commenti al riguardo. Il tribunale arbitrale presenta la sua decisione in merito alla domanda in forma di bozza alla Corte entro il 30 giorni successivi alla scadenza del termine per la ricezione di eventuali commenti dall'altra parte o entro il termine stabilito dalla Corte.
3) La decisione di correggere o interpretare il premio deve assumere la forma di un addendum e costituisce parte del premio. Le disposizioni di articoli 32, 34 e 35 si applicano mutatis mutandis.
4) Quando un tribunale rimette un premio al tribunale arbitrale, le disposizioni di articoli 32, 34 e 35 e questo articolo 36 si applicano, mutatis mutandis, a qualsiasi addendum o lodo conferito in base ai termini di tale remissione. La Corte può prendere tutte le misure necessarie per consentire al tribunale arbitrale di conformarsi ai termini di tale remissione e può fissare un anticipo per coprire eventuali spese e spese aggiuntive del tribunale arbitrale e eventuali spese amministrative aggiuntive dell'ICC.
COSTI
Articolo 37: Anticipo per coprire i costi dell'arbitrato
1) Dopo aver ricevuto la richiesta, il segretario generale può chiedere al richiedente di versare un anticipo provvisorio per un importo destinato a coprire le spese dell'arbitrato
un') fino all'elaborazione dei Termini di riferimento; o
B) quando si applicano le disposizioni sulla procedura accelerata, fino alla conferenza sulla gestione dei casi.
Qualsiasi anticipo provvisorio versato sarà considerato come un pagamento parziale da parte del richiedente di qualsiasi anticipo sui costi fissati dalla Corte ai sensi del presente articolo 37.
2) Il prima possibile, il tribunale fissa l'anticipo delle spese per un importo che può coprire le commissioni e le spese degli arbitri e le spese amministrative della CPI per i crediti che le parti le hanno presentato, a meno che non vengano presentati reclami ai sensi Articolo 7 o 8 nel qual caso l'articolo 37(4) si applicano. L'anticipo sulle spese fissato dalla Corte ai sensi del presente articolo 37(2) devono essere pagati in parti uguali dal richiedente e dal convenuto.
3) Laddove le domande riconvenzionali siano presentate dal convenuto ai sensi Articolo 5 o altrimenti, la Corte può fissare anticipi separati sui costi per i crediti e le domande riconvenzionali. Quando la Corte ha fissato anticipi separati sulle spese, ciascuna delle parti è tenuta a versare l'anticipo sui costi corrispondenti ai suoi crediti.
4) In caso di reclami ai sensi Articolo 7 o 8, il tribunale fissa uno o più anticipi sui costi che devono essere pagati dalle parti come deciso dal tribunale. Laddove la Corte abbia precedentemente fissato un anticipo sulle spese ai sensi del presente Articolo 36, tale anticipo deve essere sostituito dall'anticipo(S) riparato ai sensi del presente articolo 37(4), e l'ammontare di qualsiasi anticipo precedentemente pagato da una delle parti sarà considerato come un pagamento parziale da parte di tale parte della sua quota dell'anticipo(S) sulle spese fissate dalla Corte ai sensi del presente articolo 37(4).
5) L'importo di eventuali anticipi sulle spese fissati dalla Corte ai sensi del presente articolo 37 può essere soggetto a riadattamento in qualsiasi momento durante l'arbitrato. In tutti i casi, qualsiasi parte è libera di pagare la quota di qualsiasi altra parte di eventuali anticipi sui costi qualora tale parte non dovesse pagare la propria quota.
6) Quando una richiesta di anticipo sui costi non è stata soddisfatta, e previa consultazione con il tribunale arbitrale, il segretario generale può ordinare al tribunale arbitrale di sospendere il suo lavoro e fissare un termine, che non deve essere inferiore a 15 giorni, allo scadere del quale i crediti pertinenti sono considerati ritirati. La parte in questione desidera opporsi a questa misura, deve presentare una domanda entro il termine sopra indicato affinché la questione sia decisa dalla Corte. Tale parte non deve essere impedita, sulla base di tale ritiro, dal reintrodurre gli stessi reclami in una data successiva in un altro procedimento.
7) Se una delle parti rivendica il diritto a una compensazione per qualsiasi pretesa, tale compensazione deve essere presa in considerazione nel determinare l'anticipo per coprire i costi dell'arbitrato allo stesso modo di una domanda separata nella misura in cui potrebbe richiedere al tribunale arbitrale di esaminare questioni aggiuntive.
Articolo 38: Decisione in merito ai costi dell'arbitrato
1) I costi dell'arbitrato comprendono le commissioni e le spese degli arbitri e le spese amministrative della CPI fissate dalla Corte, secondo la scala in vigore al momento dell'inizio dell'arbitrato, nonché gli onorari e le spese di eventuali esperti nominati dal tribunale arbitrale e le ragionevoli spese legali e di altro genere sostenute dalle parti per l'arbitrato.
2) La Corte può fissare le commissioni degli arbitri su una cifra superiore o inferiore a quella che deriverebbe dall'applicazione della relativa scala qualora ciò fosse ritenuto necessario a causa delle circostanze eccezionali del caso.
3) In qualsiasi momento durante il procedimento arbitrale, il tribunale arbitrale può prendere decisioni sulle spese, diversi da quelli che saranno stabiliti dalla Corte, e ordina il pagamento.
4) L'assegnazione finale fisserà i costi dell'arbitrato e deciderà quale delle parti le sopporterà o in quale proporzione saranno a carico delle parti.
5) Nel prendere decisioni sui costi, il tribunale arbitrale può tener conto delle circostanze che ritiene pertinenti, compresa la misura in cui ciascuna parte ha condotto l'arbitrato in modo rapido ed economico.
6) In caso di ritiro di tutti i reclami o di risoluzione dell'arbitrato prima della consegna di un premio definitivo, il tribunale fissa le commissioni e le spese degli arbitri e le spese amministrative dell'ICC. Se le parti non hanno concordato la ripartizione dei costi dell'arbitrato o altre questioni rilevanti rispetto ai costi, tali questioni saranno decise dal tribunale arbitrale. Se il tribunale arbitrale non è stato costituito al momento di tale ritiro o risoluzione, qualsiasi parte può chiedere alla Corte di procedere con la costituzione del tribunale arbitrale in conformità con le Regole in modo che il tribunale arbitrale possa prendere decisioni in merito alle spese.
VARIE
Articolo 39: Limiti di tempo modificati
1) Le parti possono concordare di abbreviare i vari termini stabiliti nel regolamento. Qualsiasi accordo di questo tipo stipulato successivamente alla costituzione di un tribunale arbitrale entrerà in vigore solo dopo l'approvazione del tribunale arbitrale.
2) La Corte, di propria iniziativa, può estendere qualsiasi termine che è stato modificato ai sensi dell'articolo 39(1) se decide che è necessario farlo in modo che il tribunale arbitrale e la Corte possano adempiere alle proprie responsabilità conformemente al Regolamento.
Articolo 40: Rinuncia
Una parte che procede all'arbitrato senza sollevare la propria obiezione in caso di mancato rispetto di qualsiasi disposizione del Regolamento, o di qualsiasi altra norma applicabile al procedimento, qualsiasi direzione data dal tribunale arbitrale, o qualsiasi requisito ai sensi dell'accordo di arbitrato relativo alla costituzione del tribunale arbitrale o allo svolgimento del procedimento, si considera che abbia rinunciato al suo diritto di opposizione.
Articolo 41: Limitazione di responsabilità
Gli arbitri, qualsiasi persona nominata dal tribunale arbitrale, l'arbitro di emergenza, la Corte e i suoi membri, ICC e i suoi dipendenti, e i Comitati e i Gruppi nazionali ICC e i loro dipendenti e rappresentanti non saranno responsabili nei confronti di nessuno per qualsiasi atto o omissione in relazione all'arbitrato, salvo che tale limitazione di responsabilità sia vietata dalla legge applicabile.
Articolo 42: Regola generale
In tutte le questioni non espressamente previste dal Regolamento, la Corte e il tribunale arbitrale agiranno nello spirito del Regolamento e si adopereranno per garantire che il lodo sia esecutivo per legge.
APPENDICE I: STATUTO DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI ARBITRATO
Articolo 1: Funzione
1) La funzione della Corte internazionale di arbitrato della Camera di commercio internazionale (la Corte") è garantire l'applicazione delle Regole di arbitrato della Camera di commercio internazionale, e ha tutti i poteri necessari a tale scopo.
2) Come un corpo autonomo, svolge queste funzioni in completa indipendenza dalla CPI e dai suoi organi.
3) I suoi membri sono indipendenti dai comitati e dai gruppi nazionali dell'ICC.
Articolo 2: Composizione della Corte
Il tribunale è composto da un presidente, Vicepresidenti, e membri e membri supplenti (designati collettivamente come membri). Nel suo lavoro è assistito dal suo segretariato (Segreteria della Corte).
Articolo 3: Appuntamento
1) Il presidente è eletto dal Consiglio mondiale della CPI su raccomandazione del consiglio esecutivo della CPI.
2) Il Consiglio mondiale della CPI nomina i vicepresidenti della Corte tra i membri della Corte o in altro modo.
3) I suoi membri sono nominati dal Consiglio mondiale ICC su proposta di comitati o gruppi nazionali, un membro per ciascun comitato o gruppo nazionale. Su proposta del presidente della Corte, il Consiglio mondiale può nominare membri in paesi e territori in cui non esiste un comitato o gruppo nazionale.
4) Su proposta del presidente della Corte, il Consiglio mondiale può nominare membri supplenti.
5) Il mandato di tutti i membri, Compreso, ai fini del presente paragrafo, il presidente e i vicepresidenti, è di tre anni. Se un membro non è più in grado di esercitare le sue funzioni, un successore è nominato dal Consiglio mondiale per il resto del mandato. Su raccomandazione del Consiglio Direttivo, la durata del mandato di qualsiasi membro può essere estesa oltre i tre anni se il Consiglio mondiale lo decide.
Articolo 4: Sessione plenaria della Corte
Le sessioni plenarie della Corte sono presiedute dal Presidente o, in assenza del presidente, da uno dei vicepresidenti designati dal presidente. Le deliberazioni sono valide quando sono presenti almeno sei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti, il presidente o il vicepresidente, nel caso che fosse, avere un voto decisivo in caso di pareggio.
Articolo 5: comitati
Il tribunale può istituire uno o più comitati e stabilire le funzioni e l'organizzazione di tali comitati.
Articolo 6: riservatezza
Il lavoro della Corte è di natura riservata che deve essere rispettato da tutti coloro che partecipano a tale lavoro a qualunque titolo. La Corte stabilisce le norme relative alle persone che possono partecipare alle riunioni della Corte e dei suoi comitati e che hanno diritto ad avere accesso ai materiali relativi ai lavori della Corte e del suo segretariato.
Articolo 7: Modifica delle regole dell'arbitrato
Qualsiasi proposta della Corte per una modifica delle Regole è presentata alla Commissione sull'arbitrato e sull'ADR prima di essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'ICC, fornito, però, che la Corte, al fine di tenere conto degli sviluppi della tecnologia dell'informazione, può proporre di modificare o integrare le disposizioni di Articolo 3 delle Regole o delle disposizioni correlate nelle Regole senza presentare alcuna proposta di questo tipo alla Commissione.
APPENDICE II: REGOLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNALE INTERNAZIONALE DI ARBITRATO
Articolo 1: Carattere riservato del lavoro della Corte internazionale di arbitrato
1) Ai fini della presente appendice, i membri della Corte comprendono il Presidente e i Vice Presidenti della Corte.
2) Le sessioni della Corte, plenaria o di un comitato della Corte, sono aperti solo ai suoi membri e al segretariato.
3) tuttavia, in circostanze eccezionali, il presidente della Corte può invitare altre persone a partecipare. Tali persone devono rispettare la natura confidenziale dei lavori della Corte.
4) I documenti presentati alla Corte, o redatto da esso o dal segretariato nel corso del procedimento della Corte, sono comunicati solo ai membri della Corte e al Segretariato e alle persone autorizzate dal Presidente a partecipare alle sedute della Corte.
5) Il presidente o il segretario generale della Corte può autorizzare i ricercatori che intraprendono lavori di natura accademica a prendere conoscenza di premi e altri documenti di interesse generale, ad eccezione dei memorandum, Appunti, dichiarazioni e documenti rimessi dalle parti nell'ambito di procedimenti arbitrali.
6) Tale autorizzazione non è concessa a meno che il beneficiario non si sia impegnato a rispettare il carattere riservato dei documenti messi a disposizione e ad astenersi dal pubblicare qualsiasi cosa sulla base delle informazioni ivi contenute senza aver precedentemente presentato il testo per l'approvazione al Segretario Generale della Corte.
7) In ogni caso il Segretariato sarà sottoposto all'arbitrato ai sensi delle Regole e conserverà negli archivi della Corte tutti i premi, Termini di riferimento e decisioni della Corte, nonché copie della corrispondenza pertinente del Segretariato.
8) Qualsiasi documento, le comunicazioni o la corrispondenza presentate dalle parti o dagli arbitri possono essere distrutte a meno che una parte o un arbitro non richieda per iscritto entro un termine stabilito dalla segreteria la restituzione di tali documenti, comunicazioni o corrispondenza. Tutti i relativi costi e spese per la restituzione di tali documenti sono a carico di tale parte o arbitro.
Articolo 2: Partecipazione dei membri della Corte internazionale di arbitrato all'arbitrato ICC
1) Il presidente e i membri del segretariato della Corte non possono agire come arbitri o come consulenti in casi sottoposti a arbitrato ICC.
2) La Corte non nomina i vicepresidenti o i membri della Corte come arbitri. Possono, però, essere proposto per tali compiti da una o più parti, o in conformità con qualsiasi altra procedura concordata dalle parti, soggetto a conferma.
3) Quando il presidente, un vicepresidente o un membro del tribunale o del segretariato sono coinvolti a qualsiasi titolo nei procedimenti pendenti dinanzi al tribunale, tale persona deve informare il Segretario Generale della Corte quando viene a conoscenza di tale coinvolgimento.
4) Tale persona deve essere assente dalla sessione della Corte ogni volta che la questione viene esaminata dalla Corte e non deve partecipare alle discussioni o alle decisioni della Corte.
5) Tale persona non riceverà alcuna documentazione o informazione materiale relativa a tali procedimenti.
Articolo 3: Rapporti tra i membri della Corte e le commissioni e i gruppi nazionali della CPI
1) In virtù della loro capacità, i membri della Corte sono indipendenti dai Comitati e dai Gruppi nazionali ICC che li hanno proposti per la nomina da parte del Consiglio Mondiale ICC.
2) inoltre, devono essere considerati confidenziali, nei confronti di detti comitati e gruppi nazionali, qualsiasi informazione relativa a singoli casi con i quali hanno preso conoscenza in qualità di membri della Corte, tranne quando sono stati richiesti dal Presidente della Corte, da un vicepresidente della Corte autorizzato dal presidente della Corte, o dal segretario generale della Corte per comunicare informazioni specifiche ai rispettivi comitati o gruppi nazionali.
Articolo 4: Comitato della Corte
1) In conformità con le disposizioni di Articolo 1(4) del Regolamento e Articolo 5 dell'appendice I, la Corte istituisce un comitato della Corte.
2) I membri del comitato sono composti da un presidente e almeno altri due membri. Il presidente della Corte funge da presidente del comitato. In assenza del Presidente o altrimenti su richiesta del Presidente, un vicepresidente della Corte o, in circostanze eccezionali, un altro membro della Corte può fungere da presidente del Comitato.
3) Gli altri due membri del comitato sono nominati dalla Corte tra i vicepresidenti o gli altri membri della Corte. Ad ogni sessione plenaria la Corte nomina i membri che devono partecipare alle riunioni del comitato che si terranno prima della prossima sessione plenaria.
4) Il comitato si riunisce su convocazione del suo presidente. Due membri costituiscono un quorum.
5) (un') Il tribunale determina le decisioni che possono essere adottate dal comitato.
(B) Le decisioni del comitato sono prese all'unanimità.
(C) Quando il Comitato non è in grado di prendere una decisione o lo ritiene preferibile astenersi, trasferisce il caso alla prossima sessione plenaria, dare i suggerimenti che ritiene appropriati.
(D) Le decisioni del Comitato vengono portate a conoscenza della Corte nella prossima sessione plenaria.
6) Ai fini delle procedure accelerate e conformemente alle disposizioni di Articolo 1(4) del Regolamento e Articolo 5 dell'appendice I, la Corte può istituire in via eccezionale un comitato composto da un membro. articoli 4(2), 4(3), 4(4), 4(5), commi b) e C), della presente appendice II non si applica.
Articolo 5: Segreteria del tribunale
1) In assenza del Segretario Generale o comunque su richiesta del Segretario Generale, il segretario generale aggiunto e / o il consigliere generale hanno l'autorità di adire la Corte, confermare gli arbitri, certificare copie vere di premi e richiedere il pagamento di un anticipo provvisorio, previsto rispettivamente in articoli 6(3), 13(2), 35(2) e 37(1) delle regole, nonché adottare le misure previste dal Articolo 37(6).
2) Il segretariato può, con l'approvazione della Corte, emettere note e altri documenti per l'informazione delle parti e degli arbitri, o se necessario per il corretto svolgimento del procedimento arbitrale.
3) Gli uffici del segretariato possono essere stabiliti al di fuori della sede della CPI. Il segretariato conserva un elenco di uffici designati dal segretario generale. Le richieste di arbitrato possono essere presentate al segretariato di uno qualsiasi dei suoi uffici, e le funzioni del Segretariato ai sensi delle Regole possono essere esercitate da qualsiasi suo ufficio, secondo le istruzioni del segretario generale, Vice segretario generale o consigliere generale.
Articolo 6: Esame degli Arbitral Awards
Quando la Corte esamina i progetti di aggiudicazione in conformità con Articolo 34 delle regole, considera, nella misura del possibile, i requisiti della legge obbligatoria nel luogo dell'arbitrato.
APPENDICE III: COSTI E COSTI DI ARBITRATO
Articolo 1: Anticipo sui costi
1) Ogni richiesta di avviare un arbitrato in conformità alle Regole deve essere accompagnata da una tassa di deposito di US $ 5,000. Tale pagamento non è rimborsabile e deve essere accreditato alla parte dell'anticipo sui costi del richiedente.
2) L'anticipo provvisorio fissato dal Segretario Generale secondo Articolo 37(1) delle Regole di norma non deve superare l'importo ottenuto sommando le spese amministrative della CPI, il minimo delle tasse (come indicato nella scala di seguito) in base all'importo del reclamo e alle spese rimborsabili attese del tribunale arbitrale sostenute in relazione all'elaborazione del mandato o alla tenuta della conferenza sulla gestione dei casi. Se tale importo non è quantificato, l'anticipo provvisorio è fissato a discrezione del segretario generale. Il pagamento da parte del richiedente è accreditato sulla sua parte dell'anticipo sulle spese fissate dalla Corte.
3) In generale, il tribunale arbitrale lo farà, in accordo con Articolo 37(6) delle regole, procedere solo con riferimento a quei reclami o domande riconvenzionali per i quali è stato pagato l'intero anticipo sui costi.
4) L'anticipo sulle spese fissato dalla Corte secondo articoli 37(2) o 37(4) del Regolamento comprende le commissioni dell'arbitro o degli arbitri (di seguito denominato "arbitro"), qualsiasi spesa relativa all'arbitrato dell'arbitro e le spese amministrative dell'ICC.
5) Ciascuna parte dovrà pagare la propria quota dell'anticipo totale sui costi in contanti. tuttavia, se la quota di una parte dell'anticipo sui costi è superiore a US $ 500,000 (l '"importo della soglia"), tale parte può pubblicare una garanzia bancaria per qualsiasi importo superiore all'importo della soglia. Il tribunale può modificare l'importo della soglia in qualsiasi momento a sua discrezione.
6) La Corte può autorizzare il pagamento di anticipi sulle spese, o la relativa quota di qualsiasi parte, a rate, fatte salve le condizioni che la Corte ritiene appropriate, incluso il pagamento di ulteriori spese amministrative ICC.
7) Una parte che ha già versato integralmente la propria quota di anticipo sulle spese fissate dalla Corte può, in accordo con Articolo 37(5) delle regole, pagare la parte non pagata dell'anticipo dovuto dalla parte inadempiente inviando una garanzia bancaria.
8) Quando la Corte ha fissato anticipi separati sulle spese ai sensi del Articolo 37(3) delle regole, il segretariato invita ciascuna parte a pagare l'importo dell'anticipo corrispondente alla sua domanda(S).
9) quando, a seguito della fissazione di anticipi separati sui costi, l'anticipo separato fissato per il reclamo di una delle parti supera la metà di tale anticipo globale precedentemente fissato (per quanto riguarda gli stessi reclami e domande riconvenzionali che sono oggetto di anticipi separati), una garanzia bancaria può essere registrata per coprire tale importo in eccesso. Nel caso in cui l'importo dell'anticipo separato venga successivamente aumentato, almeno la metà dell'aumento deve essere pagata in contanti.
10) Il segretariato stabilisce i termini che disciplinano tutte le garanzie bancarie che le parti possono inviare conformemente alle disposizioni di cui sopra.
11) Come previsto in Articolo 37(5) delle regole, l'anticipo sui costi può essere soggetto a riaggiustamento in qualsiasi momento durante l'arbitrato, in particolare per tener conto delle fluttuazioni dell'importo controverso, variazioni nell'ammontare delle spese stimate dell'arbitro, o la difficoltà o complessità in evoluzione dei procedimenti arbitrali.
12) Prima di poter iniziare qualsiasi esperienza ordinata dal tribunale arbitrale, i partiti, o uno di loro, deve versare un anticipo sulle spese fissate dal tribunale arbitrale sufficienti a coprire le spese e le spese previste per l'esperto come determinato dal tribunale arbitrale. Il tribunale arbitrale è responsabile di assicurare il pagamento da parte delle parti di tali diritti e spese.
13) Gli importi pagati come anticipi sui costi non generano interessi per le parti o l'arbitro.
Articolo 2: Costi e commissioni
1) Soggetto a Articolo 38(2) delle regole, il tribunale fissa i compensi dell'arbitro conformemente alla scala di seguito stabilita oppure, se l'importo in questione non è indicato, a sua discrezione.
2) Nel fissare le commissioni dell'arbitro, il tribunale tiene conto della diligenza e dell'efficienza dell'arbitro, il tempo trascorso, la rapidità del procedimento, la complessità della controversia e la tempestività della presentazione del progetto di aggiudicazione, in modo da arrivare ad una cifra entro i limiti indicati o, in circostanze eccezionali (Articolo 38(2) delle regole), a una cifra superiore o inferiore a tali limiti.
3) Quando un caso viene presentato a più di un arbitro, la Corte, a sua discrezione, avrà il diritto di aumentare le commissioni totali fino a un massimo che normalmente non deve superare di tre volte le commissioni di un arbitro.
4) Le commissioni e le spese dell'arbitro saranno stabilite esclusivamente dalla Corte come richiesto dal Regolamento. Accordi tariffari separati tra le parti e l'arbitro sono contrari alle Regole.
5) La Corte fissa le spese amministrative della CPI di ciascun arbitrato secondo la scala di seguito indicata o, se l'importo in questione non è indicato, a sua discrezione. Laddove le parti abbiano concordato servizi aggiuntivi, o in circostanze eccezionali, la Corte può fissare le spese amministrative della CPI a una cifra inferiore o superiore a quella che deriverebbe dall'applicazione di tale scala, purché tali spese non superino di norma l'importo massimo della bilancia.
6) In qualsiasi momento durante l'arbitrato, la Corte può fissare come pagabile una parte delle spese amministrative della CPI corrispondenti ai servizi che sono già stati prestati dalla Corte e dal Segretariato.
7) La Corte può richiedere il pagamento di spese amministrative in aggiunta a quelle previste nella scala delle spese amministrative come condizione per la detenzione di un arbitrato in sospensione su richiesta delle parti o di una di esse con l'acquisizione dell'altra.
8) Se un arbitrato termina prima della consegna di un premio finale, il tribunale fissa le commissioni e le spese degli arbitri e le spese amministrative dell'ICC a sua discrezione, tenendo conto della fase raggiunta dal procedimento arbitrale e di ogni altra circostanza rilevante.
9) Qualsiasi importo versato dalle parti a titolo di anticipo sulle spese eccedenti i costi dell'arbitrato fissati dalla Corte è rimborsato alle parti tenendo conto degli importi pagati.
10) Nel caso di una domanda sotto Articolo 36(2) del Regolamento o di una remissione ai sensi del Articolo 36(4) delle regole, la Corte può fissare un anticipo per coprire le spese e le spese aggiuntive del tribunale arbitrale e le spese amministrative aggiuntive dell'ICC e può subordinare la trasmissione di tale domanda al tribunale arbitrale al pagamento anticipato in contanti integrale all'ICC di tale anticipo. La Corte fissa a sua discrezione i costi della procedura a seguito di una domanda o di una remissione, che includerà ogni possibile onere dell'arbitro e le spese amministrative dell'ICC, nell'approvazione della decisione del tribunale arbitrale.
11) Il segretariato può richiedere il pagamento di spese amministrative in aggiunta a quelle fornite nella tabella delle spese amministrative per qualsiasi spesa derivante da una richiesta ai sensi di Articolo 35(5) delle regole.
12) Quando un arbitrato è preceduto da un procedimento ai sensi delle Regole di mediazione ICC, la metà delle spese amministrative della CPI pagate per tali procedimenti è accreditata alle spese amministrative della CPI dell'arbitrato.
13) Gli importi pagati all'arbitro non includono alcuna possibile imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) o altre tasse o oneri e impost applicabili alle commissioni dell'arbitro. Le parti hanno il dovere di pagare tali tasse o oneri; però, il recupero di tali oneri o tasse è una questione esclusivamente tra l'arbitro e le parti.
14) Eventuali spese amministrative dell'ICC possono essere soggette all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) o oneri di natura simile al tasso prevalente.
Articolo 3: Bilancia delle spese amministrative e delle spese dell'arbitro
1) Le tabelle delle spese amministrative e delle commissioni degli arbitri indicate di seguito saranno efficaci a partire dal 1 gennaio 2017 in relazione a tutti gli arbitrati avviati a tale data o successivamente, indipendentemente dalla versione del Regolamento applicabile a tali arbitrati.
2) Per calcolare le spese amministrative dell'ICC e le commissioni dell'arbitro, gli importi calcolati per ciascuna tranche successiva dell'importo controverso devono essere sommati, tranne quello in cui l'importo in questione è superiore a US $ 500 milione, un importo fisso di US $ 150,000 costituisce l'insieme delle spese amministrative della CPI.
3) L'entità delle spese amministrative e delle commissioni degli arbitri per la procedura accelerata di seguito indicata sarà efficace a partire dal 1 marzo 2017 in relazione a tutti gli arbitrati avviati a tale data o successivamente, indipendentemente dalla versione del Regolamento applicabile a tali arbitrati. Quando le parti hanno concordato la procedura accelerata ai sensi del Articolo 30(2), lettera b), verranno applicate le scale per la procedura accelerata.
4) Tutti gli importi fissati dalla Corte o ai sensi di una qualsiasi delle appendici al Regolamento sono pagabili in dollari USA, salvo dove proibito dalla legge o deciso diversamente dalla Corte, nel qual caso l'ICC può applicare una diversa scala e disposizione delle commissioni in un'altra valuta.
SCALA DELLE SPESE AMMINISTRATIVE E DEI PREZZI DELL'ARBITRO
UN. SPESE AMMINISTRATIVE | ||||
Importo controverso (in dollari USA) | Spese amministrative(*) | |||
fino a | 50,000 | $5,000 | ||
a partire dal | 50,001 | per | 100,000 | 1.53% |
a partire dal | 100,001 | per | 200,000 | 2.72% |
a partire dal | 200,001 | per | 500,000 | 2.25% |
a partire dal | 500,001 | per | 1,000,000 | 1.62% |
a partire dal | 1,000,001 | per | 2,000,000 | 0.788% |
a partire dal | 2,000,001 | per | 5,000,000 | 0.46% |
a partire dal | 5,000,001 | per | 10,000,000 | 0.25% |
a partire dal | 10,000,001 | per | 30,000,000 | 0.10% |
a partire dal | 30,000,001 | per | 50,000,000 | 0.09% |
a partire dal | 50,000,001 | per | 80,000,000 | 0.01% |
a partire dal | 80,000,001 | per | 500,000,000 | 0.0123% |
al di sopra di | 500,000,000 | $150,000 |
B. TARIFFE DELL'ARBITRO | |||||
Importo controverso (in dollari USA) | tasse (**) | ||||
minimo | massimo | ||||
fino a | 50,000 | $3,000 | 18.0200% | ||
a partire dal | 50,001 | per | 100,000 | 2.6500% | 13.5680% |
a partire dal | 100,001 | per | 200,000 | 1.4310% | 7.6850% |
a partire dal | 200,001 | per | 500,000 | 1.3670% | 6.8370% |
a partire dal | 500,001 | per | 1,000,000 | 0.9540% | 4.0280% |
a partire dal | 1,000,001 | per | 2,000,000 | 0.6890% | 3.6040% |
a partire dal | 2,000,001 | per | 5,000,000 | 0.3750% | 1.3910% |
a partire dal | 5,000,001 | per | 10,000,000 | 0.1280% | 0.9100% |
a partire dal | 10,000,001 | per | 30,000,000 | 0.0640% | 0.2410% |
a partire dal | 30,000,001 | per | 50,000,000 | 0.0590% | 0.2280% |
a partire dal | 50,000,001 | per | 80,000,000 | 0.0330% | 0.1570% |
a partire dal | 80,000,001 | per | 100,000,000 | 0.0210% | 0.1150% |
a partire dal | 100,000,001 | per | 500,000,000 | 0.0110% | 0.0580% |
al di sopra di | 500,000,000 | 0.0100% | 0.0400% | ||
(*)(**) Solo a scopo illustrativo, la tabella seguente indica le spese amministrative / la gamma di commissioni risultanti in USD quando sono stati effettuati i calcoli corretti. |
BILANCE DELLE SPESE AMMINISTRATIVE E TASSE DELL'ARBITRO PER LA PROCEDURA SPEDITA
UN. SPESE AMMINISTRATIVE | ||||
Importo controverso (in dollari USA) | Spese amministrative(*) | |||
fino a | 50,000 | $5,000 | ||
a partire dal | 50,001 | per | 100,000 | 1.53% |
a partire dal | 100,001 | per | 200,000 | 2.72% |
a partire dal | 200,001 | per | 500,000 | 2.25% |
a partire dal | 500,001 | per | 1,000,000 | 1.62% |
a partire dal | 1,000,001 | per | 2,000,000 | 0.788% |
a partire dal | 2,000,001 | per | 5,000,000 | 0.46% |
a partire dal | 5,000,001 | per | 10,000,000 | 0.25% |
a partire dal | 10,000,001 | per | 30,000,000 | 0.10% |
a partire dal | 30,000,001 | per | 50,000,000 | 0.09% |
a partire dal | 50,000,001 | per | 80,000,000 | 0.01% |
a partire dal | 80,000,001 | per | 500,000,000 | 0.0123% |
al di sopra di | 500,000,000 | $150,000 |
B. TARIFFE DELL'ARBITRO | |||||
Importo controverso (in dollari USA) | tasse (**) | ||||
minimo | massimo | ||||
fino a | 50,000 | $2,400 | 14.4160% | ||
a partire dal | 50,001 | per | 100,000 | 2.1200% | 10.8544% |
a partire dal | 100,001 | per | 200,000 | 1.1448% | 6.1480% |
a partire dal | 200,001 | per | 500,000 | 1.0936% | 5.4696% |
a partire dal | 500,001 | per | 1,000,000 | 0.7632% | 3.2224% |
a partire dal | 1,000,001 | per | 2,000,000 | 0.5512% | 2.8832% |
a partire dal | 2,000,001 | per | 5,000,000 | 0.3000% | 1.1128% |
a partire dal | 5,000,001 | per | 10,000,000 | 0.1024% | 0.7280% |
a partire dal | 10,000,001 | per | 30,000,000 | 0.0512% | 0.1928% |
a partire dal | 30,000,001 | per | 50,000,000 | 0.0472% | 0.1824% |
a partire dal | 50,000,001 | per | 80,000,000 | 0.0264% | 0.1256% |
a partire dal | 80,000,001 | per | 100,000,000 | 0.0168% | 0.0920% |
a partire dal | 100,000,001 | per | 500,000,000 | 0.0088% | 0.0464% |
al di sopra di | 500,000,000 | 0.0080% | 0.0320% | ||
(*) (**) Solo a scopo illustrativo, la tabella nella pagina seguente indica le spese amministrative / intervallo di commissioni risultanti in USD quando sono stati effettuati i calcoli corretti. |
APPENDICE IV : TECNICHE DI GESTIONE DEI CASI
Di seguito sono riportati esempi di tecniche di gestione dei casi che possono essere utilizzate dal tribunale arbitrale e dalle parti per controllare tempi e costi. Un controllo adeguato di tempi e costi è importante in tutti i casi. In caso di bassa complessità e basso valore, è particolarmente importante garantire che tempi e costi siano proporzionati a ciò che è in gioco nella controversia.
un') Biforcando il procedimento o assegnando uno o più riconoscimenti parziali su questioni chiave, in tal caso, ci si può attendere che si traduca veramente in una risoluzione più efficiente del caso.
B) Individuare i problemi che possono essere risolti previo accordo tra le parti o i loro esperti.
C) Individuare le questioni da decidere esclusivamente sulla base di documenti anziché mediante prove orali o argomentazioni legali in occasione di un'audizione
D) Produzione di prove documentali:
(io) imporre alle parti di produrre con le proprie comunicazioni i documenti su cui si basano;
(ii) evitare richieste di produzione di documenti, se del caso, al fine di controllare tempi e costi;
(iii) nei casi in cui le richieste di produzione di documenti sono considerate appropriate, limitare tali richieste a documenti o categorie di documenti rilevanti e rilevanti per l'esito del caso;
(Iv) stabilire termini ragionevoli per la produzione di documenti;
(v) utilizzando un programma di produzione di documenti per facilitare la risoluzione di problemi relativi alla produzione di documenti.
e) Limitazione della lunghezza e della portata delle comunicazioni scritte e delle prove scritte e orali (sia testimoni che esperti) in modo da evitare la ripetizione e mantenere un focus sulle questioni chiave.
f) Utilizzo di conferenze telefoniche o video per audizioni procedurali e di altro genere in cui la presenza di persona non è essenziale e utilizzo dell'IT che consente la comunicazione online tra le parti, il tribunale arbitrale e il segretariato della Corte.
g) Organizzare una conferenza pre-udienza con il tribunale arbitrale in cui è possibile discutere e concordare le disposizioni per un'audizione e il tribunale arbitrale può indicare alle parti questioni su cui vorrebbe che le parti si concentrassero all'udienza.
h) Risoluzione delle controversie:
(io) informare le parti che sono liberi di risolvere la controversia in tutto o in parte mediante negoziazione o attraverso qualsiasi forma di metodi amichevoli di risoluzione delle controversie come, per esempio, mediazione secondo le Regole di mediazione ICC;
(ii) ove concordato tra le parti e il tribunale arbitrale, il tribunale arbitrale può prendere provvedimenti per facilitare la risoluzione della controversia, a condizione che sia fatto ogni sforzo per garantire che ogni successiva assegnazione sia esecutiva per legge.
Ulteriori tecniche sono descritte nella pubblicazione ICC intitolata "Controllo di tempi e costi nell'arbitrato".
APPENDICE V: REGOLE DELL'ARBITRATORE DI EMERGENZA
Articolo 1: Domanda di misure di emergenza
1) Una parte che desidera ricorrere ad un arbitro di emergenza ai sensi di Articolo 29 delle regole di arbitrato della CPI (le regole") presenta la domanda di misure di emergenza (l'applicazione") al segretariato di uno degli uffici indicati nelle norme interne della Corte in Appendice II alle regole.
2) La domanda deve essere fornita in un numero di copie sufficiente a fornire una copia per ciascuna parte, più uno per l'arbitro di emergenza, e uno per il segretariato.
3) La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
un') il nome completo, descrizione, indirizzo e altri dettagli di contatto di ciascuna delle parti;
B) il nome completo, indirizzo e altri dettagli di contatto di qualsiasi persona(S) in rappresentanza del richiedente;
C) una descrizione delle circostanze che hanno dato origine all'applicazione e della controversia sottostante sottoposta o da sottoporre all'arbitrato;
D) è stata chiesta una dichiarazione delle misure di emergenza;
e) i motivi per cui il richiedente ha bisogno di urgenti provvedimenti provvisori o conservatori che non possono attendere la costituzione di un tribunale arbitrale;
f) eventuali accordi pertinenti e, in particolare, l'accordo di arbitrato;
g) qualsiasi accordo sul luogo dell'arbitrato, le norme di legge applicabili o la lingua dell'arbitrato;
h) prova del pagamento dell'importo di cui al Articolo 7(1) di questa appendice; e
io) qualsiasi richiesta di arbitrato e qualsiasi altra richiesta relativa alla controversia sottostante, che sono state depositate presso il segretariato da una delle parti nel procedimento arbitrale di emergenza prima della presentazione della domanda.
La domanda può contenere tutti gli altri documenti o informazioni che il richiedente ritiene appropriati o che possono contribuire all'esame efficace della domanda.
4) La domanda deve essere redatta nella lingua dell'arbitrato, se concordato dalle parti o, in assenza di tale accordo, nella lingua dell'accordo di arbitrato.
5) Se e nella misura in cui il presidente della Corte (il presidente") ritiene, sulla base delle informazioni contenute nell'applicazione, che si applicano le disposizioni dell'arbitro di emergenza con riferimento a Articolo 29(5) e l'articolo 29(6) delle regole, il segretariato trasmette una copia della domanda e dei documenti ad essa allegati alla parte rispondente. Se e nella misura in cui il Presidente considera diversamente, il segretariato informa le parti che il procedimento arbitrale di emergenza non deve aver luogo nei confronti di alcune o di tutte le parti e trasmette loro una copia della domanda per informazione.
6) Il presidente chiude il procedimento dell'arbitro di emergenza se una richiesta di arbitrato non è stata ricevuta dal segretariato dal richiedente entro 10 giorni dalla ricezione della domanda da parte del Segretariato, a meno che l'arbitro di emergenza non determini che è necessario un periodo di tempo più lungo.
Articolo 2: Nomina dell'arbitro di emergenza; Trasmissione del file
1) Il presidente nomina un arbitro di emergenza il più rapidamente possibile, normalmente entro due giorni dal ricevimento della domanda da parte del Segretariato.
2) Nessun arbitro di emergenza sarà nominato dopo che il fascicolo è stato trasmesso al tribunale arbitrale ai sensi di Articolo 16 delle regole. Un arbitro di emergenza nominato precedentemente conserva la facoltà di effettuare un ordine entro il termine consentito da Articolo 6(4) di questa appendice.
3) Una volta nominato l'arbitro di emergenza, il segretariato ne informa le parti e trasmette il fascicolo all'arbitro di emergenza. da allora in poi, tutte le comunicazioni scritte delle parti devono essere inviate direttamente all'arbitro di emergenza con una copia all'altra parte e al segretariato. Una copia di qualsiasi comunicazione scritta dell'arbitro di emergenza alle parti deve essere presentata al Segretariato.
4) Ogni arbitro di emergenza deve essere e rimanere imparziale e indipendente dalle parti coinvolte nella controversia.
5) Prima di essere nominato, un potenziale arbitro di emergenza deve firmare una dichiarazione di accettazione, disponibilità, imparzialità e indipendenza. Il segretariato fornisce una copia di tale dichiarazione alle parti.
6) Un arbitro di emergenza non può agire come arbitro in alcun arbitrato relativo alla controversia che ha dato origine alla domanda.
Articolo 3: Sfida di un arbitro di emergenza
1) Una contestazione contro l'arbitro di emergenza deve essere presentata entro tre giorni dal ricevimento da parte della parte che ha presentato la contestazione della notifica dell'appuntamento o dalla data in cui tale parte è stata informata dei fatti e delle circostanze su cui si basa la contestazione se tale data è successivamente alla ricezione di tale notifica.
2) La controversia è decisa dalla Corte dopo che il Segretariato ha offerto all'arbitro di emergenza e all'altra parte o alle parti la possibilità di presentare osservazioni per iscritto entro un congruo periodo di tempo.
Articolo 4: Luogo del procedimento dell'arbitro di emergenza
1) Se le parti hanno concordato il luogo dell'arbitrato, tale luogo sarà il luogo del procedimento arbitrale di emergenza. In assenza di tale accordo, il presidente fissa il luogo del procedimento arbitrale di emergenza, fatta salva la determinazione del luogo dell'arbitrato ai sensi del Articolo 18(1) delle regole.
2) Eventuali riunioni con l'arbitro di emergenza possono essere condotte attraverso una riunione di persona in qualsiasi luogo ritenuto appropriato dall'arbitro di emergenza o mediante videoconferenza, telefono o mezzi di comunicazione simili.
Articolo 5: procedimento
1) L'arbitro di emergenza stabilisce un calendario procedurale per le procedure dell'arbitro di emergenza nel più breve tempo possibile, normalmente entro due giorni dalla trasmissione del file all'arbitro di emergenza ai sensi di Articolo 2(3) di questa appendice.
2) L'arbitro di emergenza conduce i procedimenti secondo le modalità che l'arbitro di emergenza ritiene appropriati, tenendo conto della natura e dell'urgenza dell'applicazione. In tutti i casi, l'arbitro di emergenza agisce in modo equo e imparziale e garantisce che ciascuna parte abbia una ragionevole opportunità di presentare il proprio caso.
Articolo 6: Ordine
1) Ai sensi di Articolo 29(2) delle regole, la decisione dell'arbitro di emergenza deve assumere la forma di un ordine (l'ordine").
2) Nell'ordine, l'arbitro di emergenza determina se la domanda è ammissibile ai sensi di Articolo 29(1) delle Regole e se l'arbitro di emergenza è competente a ordinare le Misure di emergenza.
3) L'Ordine deve essere redatto per iscritto e deve indicare i motivi su cui si basa. Deve essere datato e firmato dall'arbitro di emergenza.
4) L'ordine deve essere effettuato entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui il file è stato trasmesso all'arbitro di emergenza ai sensi di Articolo 2(3) di questa appendice. Il presidente può prorogare il termine a seguito di una richiesta motivata dell'arbitro di emergenza o di propria iniziativa se il presidente decide che è necessario farlo.
5) Entro il termine stabilito ai sensi del Articolo 6(4) di questa appendice, l'arbitro di emergenza deve inviare l'Ordine alle parti, con una copia alla segreteria, con qualsiasi mezzo di comunicazione consentito da Articolo 3(2) delle Regole che l'arbitro di emergenza considera garantirà una pronta ricezione.
6) L'Ordine cesserà di essere vincolante per le parti:
un') la conclusione da parte del Presidente del procedimento arbitrale di emergenza ai sensi di Articolo 1(6) di questa appendice;
B) l'accettazione da parte della Corte di un ricorso contro l'arbitro di emergenza ai sensi del Articolo 3 di questa appendice;
C) il premio finale del tribunale arbitrale, a meno che il tribunale arbitrale non decida espressamente diversamente; o
D) il ritiro di tutti i reclami o la risoluzione dell'arbitrato prima della consegna di un premio finale.
7) L'arbitro di emergenza può assoggettare l'Ordine a condizioni che l'arbitro di emergenza ritenga appropriate, compresa la richiesta di fornire un'adeguata sicurezza.
8) Su richiesta motivata di una parte presentata prima della trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale ai sensi di Articolo 16 delle regole, l'arbitro di emergenza può modificare, terminare o annullare l'Ordine.
Articolo 7: Costi del procedimento dell'arbitro di emergenza
1) Il richiedente deve pagare un importo di US $ 40,000, costituito da $ USA 10,000 per le spese amministrative ICC e US $ 30,000 per le commissioni e le spese dell'arbitro di emergenza. Nonostante Articolo 1(5) di questa appendice, la domanda non deve essere notificata fino al pagamento di US $ 40,000 è ricevuto dal Segretariato.
2) Il presidente può, in qualsiasi momento durante il procedimento arbitrale di emergenza, decidere di aumentare le commissioni dell'arbitro di emergenza o le spese amministrative dell'ICC tenendo conto, inter alia, la natura del caso e la natura e la quantità di lavoro svolto dall'arbitro di emergenza, la Corte, il presidente e il segretariato. Se la parte che ha presentato la domanda non è tenuta a pagare gli aumenti dei costi entro il termine stabilito dalla segreteria, la domanda è considerata ritirata.
3) L'ordine dell'arbitro di emergenza fissa i costi delle procedure dell'arbitro di emergenza e decide quale delle parti le sopporterà o in quale proporzione sarà a carico delle parti.
4) I costi del procedimento arbitrale di emergenza comprendono le spese amministrative dell'ICC, le commissioni e le spese dell'arbitro di emergenza e i ragionevoli costi legali e di altro genere sostenuti dalle parti per le procedure dell'arbitro di emergenza.
5) Nel caso in cui il procedimento arbitrale di emergenza non si svolga ai sensi di Articolo 1(5) di questa appendice o sono altrimenti risolti prima dell'esecuzione di un Ordine, il presidente determina l'importo da rimborsare al richiedente, se presente. Un importo di US $ 5,000 per le spese amministrative ICC non è rimborsabile in tutti i casi.
Articolo 8: Regola generale
1) Il presidente ha il potere di decidere, a discrezione del Presidente, tutte le questioni relative all'amministrazione del procedimento arbitrale di emergenza non espressamente previste nella presente appendice.
2) In assenza del Presidente o altrimenti su richiesta del Presidente, uno dei vicepresidenti della Corte ha il potere di prendere decisioni a nome del presidente.
3) In tutte le questioni relative a procedimenti arbitrali di emergenza non espressamente previsti nella presente appendice, la Corte, il Presidente e l'arbitro di emergenza agiranno nello spirito del Regolamento e della presente Appendice.
APPENDICE VI: REGOLE DI PROCEDURA SPEDITE
Articolo 1: Applicazione delle regole di procedura accelerata
1) Nella misura in cui Articolo 30 delle regole di arbitrato della CPI (le regole") e questa Appendice VI non fornisce diversamente, le Regole si applicheranno ad un arbitrato secondo le Regole di procedura accelerata.
2) L'importo di cui al Articolo 30(2), comma a), delle Regole è US $ 2,000,000.
3) Al ricevimento della risposta alla richiesta ai sensi di Articolo 5 delle regole, o allo scadere del termine per la risposta o in qualsiasi momento rilevante successivo e soggetto a Articolo 30(3) delle regole, il segretariato informerà le parti che nel caso si applicano le disposizioni sulla procedura accelerata.
4) La Corte può, in qualsiasi momento durante il procedimento arbitrale, di propria iniziativa o su richiesta di una parte, e previa consultazione con il tribunale arbitrale e le parti, decide che le disposizioni sulla procedura accelerata non si applicano più al caso. In tal caso, a meno che la Corte non ritenga opportuno sostituire e / o ricostituire il tribunale arbitrale, il tribunale arbitrale deve rimanere in sede.
Articolo 2: Costituzione del Tribunale Arbitrale
1) La Corte può, nonostante le disposizioni contrarie dell'accordo arbitrale, nominare un arbitro unico.
2) Le parti possono nominare l'arbitro unico entro un termine che deve essere fissato dalla segreteria. In assenza di tale nomina, l'arbitro unico è nominato dalla Corte il più rapidamente possibile.
Articolo 3: procedimento
1) Articolo 23 delle Regole non si applicano ad un arbitrato secondo le Regole di procedura accelerata.
2) Dopo la costituzione del tribunale arbitrale, nessuna parte può presentare nuovi reclami, a meno che non sia stato autorizzato a farlo dal tribunale arbitrale, che deve considerare la natura di tali nuovi reclami, lo stadio dell'arbitrato, eventuali implicazioni sui costi e altre circostanze rilevanti.
3) La conferenza sulla gestione dei casi convocata ai sensi di Articolo 24 delle Regole avrà luogo entro e non oltre 15 giorni dopo la data in cui il fascicolo è stato trasmesso al tribunale arbitrale. La Corte può prorogare questo termine a seguito di una richiesta motivata del tribunale arbitrale o di propria iniziativa se decide che è necessario farlo.
4) Il tribunale arbitrale ha la facoltà di adottare le misure procedurali che ritiene appropriate. In particolare, il tribunale arbitrale può, previa consultazione con le parti, decidere di non consentire richieste di produzione di documenti o di limitare il numero, lunghezza e portata delle comunicazioni scritte e prove scritte dei testimoni (sia testimoni che esperti).
5) Il tribunale arbitrale può, dopo aver consultato le parti, decide la controversia esclusivamente sulla base dei documenti presentati dalle parti, senza udienza e senza esame di testimoni o esperti. Quando si terrà un'audizione, il tribunale arbitrale può condurlo in videoconferenza, telefono o mezzi di comunicazione simili.
Articolo 4: premio
1) Il termine entro il quale il tribunale arbitrale deve emettere la sentenza definitiva è di sei mesi dalla data della conferenza sulla gestione dei casi. La Corte può prorogare il termine di cui al Articolo 31(2) delle regole.
2) Le commissioni del tribunale arbitrale sono fissate in base all'entità delle spese amministrative e delle commissioni dell'arbitro per la procedura accelerata di cui alla Appendice III.
Articolo 5: Regola generale
In tutte le questioni relative alla procedura accelerata non espressamente prevista nella presente appendice, la Corte e il tribunale arbitrale agiranno nello spirito del Regolamento e della presente Appendice.