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Arbitrato e legge riveduta sul diritto internazionale privato svizzero

11/12/2023 di Arbitrato internazionale

Il Legge svizzera sul diritto internazionale privato (“BATTERIA"), codificato nella legge federale sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987, è probabilmente la codificazione del diritto internazionale privato più completa al mondo. Inizialmente introdotto nella legislazione svizzera per rafforzare la posizione della Svizzera nel campo del diritto internazionale, il PILA è stato recentemente rinnovato per soddisfare le crescenti esigenze del business internazionale. Il versione riveduta del testo entrato in vigore il 1 gennaio 2021 (il "Legge rivista" o il "PILA revisionato"). Il suo capitolo 12, dedicata all'arbitrato internazionale, ha incorporato nuove disposizioni che modernizzano e chiariscono le disposizioni esistenti, mantenendo le caratteristiche principali della versione iniziale sostanzialmente intatte. Riconosciuta come una delle principali sedi arbitrali internazionali al mondo, la revisione della PILA aiuterà soltanto la Svizzera a mantenere questo status.Legge svizzera sul diritto internazionale privato

Il PILA riveduto aveva quattro obiettivi principali: (1) codificare la giurisprudenza sviluppata dalla Corte Suprema Svizzera in materia di arbitrato internazionale, (2) fare chiarezza su questioni non espressamente previste dalla legge, (3) rafforzare l'autonomia del partito e (4) mantenere e aumentare l’attrattiva della Svizzera come sede di arbitrato internazionale.[1]

Questa nota ha lo scopo di (1) fornire una panoramica dei punti chiave introdotti dalla legge rivista, (2) identificare gli elementi del capitolo 12 che rimangono invariati, e (3) evidenziare alcuni aspetti distinti del testo iniziale che non sono stati modificati dalla riforma, nonostante la loro crescente importanza.

Panoramica del PILA riveduto

La legge rivista ha ampliato la PILA 19 per 24 disposizioni, pur mantenendo la sua concisione e mantenendo le sue caratteristiche principali. L’obiettivo della revisione è rendere più agevole la legislazione svizzera sull’arbitrato internazionale.

Chiarimento dell'ambito di applicazione del cap 12

Articolo 176(1) della PILA inizialmente prevedeva che le disposizioni del cap 12 dedicati all'arbitrato internazionale si applicano se almeno una delle parti in controversia ha sede, domicilio, o residenza abituale al di fuori della Svizzera. Per molto tempo, non è chiaro se per determinare la sede delle parti si debba prendere in considerazione il momento della conclusione della convenzione arbitrale o il momento dell’avvio del procedimento arbitrale, domicilio, o residenza abituale. È ormai chiaro che il momento della conclusione della convenzione arbitrale è il fattore decisivo per determinare se Capitolo 12 è applicabile.[2]

La forma scritta della convenzione arbitrale

A seguito dell'entrata in vigore della legge riveduta, Articolo 178(1) ora prevede che la convenzione arbitrale debba essere redatta per iscritto”o qualsiasi altro mezzo di comunicazione che ne consenta la prova tramite testo."[3] Questa disposizione chiarisce ora che la posta elettronica e altre forme di comunicazione moderna possono fungere da validi mezzi per dimostrare l'esistenza di una convenzione arbitrale.

Articolo 178(4) precisa inoltre che le disposizioni del cap 12 si applicano alle convenzioni arbitrali di cui alla voce “un'operazione unilaterale o nello statuto",[4] come i testamenti, statuto, o atti fiduciari. Questa disposizione è di particolare interesse in quanto pone le basi per la risoluzione delle controversie derivanti da atti giuridici unilaterali. Essa consente di sottoporre le controversie ad un tribunale arbitrale svizzero mediante a unilaterale clausola compromissoria contenuta nell'atto.

La nomina degli arbitri

Il nuovo art 179(1) codifica la procedura di nomina degli arbitri. Secondo questa disposizione, se non diversamente concordato, il tribunale arbitrale dovrebbe essere composto da tre membri, le parti nominano ciascuna un membro. Il presidente dell'arbitro dovrà poi essere designato dai due co-probiviri.[5] Nel caso in cui le parti o gli arbitri non adempiano a tali obblighi riguardo alla nomina del tribunale arbitrale entro trenta giorni, paragrafo 4 prevede che il tribunale statale competente “su richiesta di una parte adotta le misure necessarie per costituire il tribunale arbitrale".[6] In questo caso, il tribunale statale può nominare a sua discrezione tutti i membri del tribunale arbitrale o solo quelli che dovevano essere nominati dalla parte o dall'arbitro inadempiente.

Nei casi in cui le parti non hanno specificato nella convenzione arbitrale la procedura di nomina degli arbitri o “se i membri del tribunale arbitrale non possono essere nominati o sostituiti per altri motivi", Per la nomina degli arbitri è competente il tribunale regionale svizzero della sede dell'arbitrato. Per “salvare” accordi arbitrali incompleti, Articolo 179(2) afferma che "[io]f le parti non si sono accordate sulla sede oppure hanno soltanto convenuto che la sede del tribunale arbitrale sia in Svizzera", il tribunale statale svizzero adito per primo ha la competenza per decidere sulla nomina degli arbitri.[7]

L'esecuzione di misure provvisorie e provvisorie straniere

L’applicazione di misure provvisorie e provvisorie può essere molto impegnativa se i tribunali arbitrali stranieri ordinano tali misure. Mentre nella prima versione della LDIP, solo i tribunali arbitrali con sede in Svizzera potrebbero richiedere l'assistenza diretta del tribunale, Articolo 185un'(1) prevede ora che i tribunali arbitrali stranieri e le parti straniere possano anche chiedere l'assistenza del tribunale statale del luogo in cui deve essere eseguita una misura provvisoria o conservativa.[8]

L'introduzione di disposizioni statutarie in materia di correzione, Interpretazione o modifica di un premio nel PILA riveduto

La prima versione della LDIP prevedeva invece solo motivi per l'annullamento del lodo, la legge riveduta ha introdotto disposizioni relative al diritto delle parti alla correzione, interpretazione, e modifica di una decisione.

Secondo l'articolo 189un', le parti possono richiedere il tribunale arbitrale interno 30 giorni dalla comunicazione del premio a “correggere gli errori tipografici e contabili del lodo, spiegare parti specifiche del lodo o emettere un lodo supplementare in relazione a pretese avanzate nel procedimento arbitrale che non sono state prese in considerazione nel lodo."[9] I tribunali arbitrali lo sono, perciò, non autorizzato a modificare la sostanza del lodo. inoltre, è ampiamente riconosciuto che la correzione, interpretazione, e le istanze di modifica non sospendono il termine per presentare l'eventuale istanza di annullamento.

La revisione dei lodi arbitrali nel PILA riveduto

La legge rivista ha codificato la giurisprudenza svizzera consolidata che riconosce i motivi per la revisione dei lodi arbitrali. Articolo 190un' prevede tre diversi motivi per la revisione dei lodi arbitrali:[10]

  • Se il procedimento penale ha dimostrato che il lodo è stato influenzato da un atto criminale;
  • Se la parte che richiede la revisione del lodo scopre nuove prove significative che esistevano prima della pronuncia del lodo e che non avrebbero potuto essere prodotte nel procedimento precedente nonostante l'esercizio della dovuta diligenza;
  • Se la mancanza di imparzialità o indipendenza di un arbitro viene scoperta dopo l’emissione del lodo, nonostante la parte abbia esercitato la dovuta diligenza.

Entro tale termine dovrà essere presentata una richiesta di revisione 90 giorni in cui vennero alla luce i motivi del riesame.

L’obbligo delle parti di esprimere obiezioni procedurali nel LDIP riveduto

Articolo 182(4) ora codifica la vecchia giurisprudenza svizzera secondo la quale le parti hanno il dovere di opporsi a eventuali irregolarità procedurali immediatamente dopo che si sono verificate. L’inadempimento di tale obbligo comporta la rinuncia della parte inadempiente al diritto di opporsi per il futuro all’errore procedurale.[11] Essa impedisce inoltre alla parte inadempiente di esercitare il proprio diritto di annullamento o di annullamento del lodo per gli stessi motivi.

L'uso dell'inglese nelle istanze al Tribunale federale svizzero

Una delle novità più significative introdotte dalla Legge Riveduta è la facoltà riconosciuta alle parti di presentare al Tribunale Federale Svizzero istanze arbitrali in lingua inglese. Inizialmente, tutte le comunicazioni, comprese le istanze di annullamento e di annullamento, doveva essere in una delle lingue ufficiali della Svizzera (francese, Tedesco, Italiano o romancio). Si prevede che questo cambiamento aumenterà l’attrattiva della Svizzera come sede arbitrale. Poiché il termine applicabile per il procedimento di annullamento e di ritiro è di trenta giorni, la possibilità di presentare osservazioni in inglese consentirà alle parti di risparmiare tempo e costi. Il Tribunale federale svizzero continuerà a pronunciare i lodi in una delle quattro lingue ufficiali della Svizzera, però.

Disposizioni rimaste invariate dalla nuova LDIP

È importante sottolineare che alcuni aspetti distinti della versione iniziale della PILA rimangono invariati nella legge riveduta:

  • Primo, il Tribunale federale svizzero resta l'unica autorità immediata a gestire le procedure di set-aside. Consentire a un'unica autorità di amministrare questi procedimenti ne ha dimostrato l'efficacia e l'affidabilità, in parte grazie alla vasta esperienza e alla comprensione dell’arbitrato internazionale dei giudici del Tribunale federale svizzero. Negli anni, il Tribunale federale svizzero ha sviluppato una giurisprudenza sostanziale ampiamente incorporata nella legge riveduta.
  • Secondo, la POLA continua ad essere applicabile in diversi tipi di procedimenti arbitrali, compreso l'arbitrato del trattato sugli investitori, a e arbitrati istituzionali, e arbitrati commerciali. Il Parlamento svizzero ha scelto di non creare regimi giuridici separati e specializzati per ciascun tipo di procedimento arbitrale internazionale.
  • Terzo, l'autonomia dei partiti è ancora considerata un principio fondamentale nella legge riveduta. Il testo mira a regolamentare solo quanto necessario (e il meno possibile).

Questioni non coperte dal PILA riveduto

Nonostante la crescente importanza di alcuni sviluppi osservati nelle leggi sull’arbitrato in altre giurisdizioni, il Parlamento svizzero non si è rivolto a tutti.

Una questione importante che la legge rivista non ha affrontato è la riservatezza dei procedimenti arbitrali. Diritto svizzero dell'arbitrato, proprio come molte leggi nazionali sull'arbitrato, tace sulla riservatezza.

Le parti che designano la Svizzera come sede dell'arbitrato e scelgono l'istituzione arbitrale delle Camere svizzere per amministrare l'arbitrato beneficiano delle tutele della riservatezza ai sensi dell'articolo 44 del Regole svizzere di arbitrato internazionale (il "Regole svizzere") salvo diverso accordo.[12]

tuttavia, in tutti gli altri casi, Compreso a arbitrati con sede arbitrale in Svizzera che non sono disciplinati dalle Regole Svizzere, le parti devono includere nella convenzione arbitrale una disposizione espressa che ne garantisca la riservatezza.

inoltre, poiché gli accordi arbitrali sono contratti indipendenti, sono i contraenti gli unici ad essere considerati vincolati da essi. conseguentemente, i terzi non sono obbligati né possono invocare la convenzione arbitrale a proprio vantaggio. È importante notare, però, che sia la giurisprudenza che la dottrina giuridica svizzera hanno sviluppato alcune eccezioni a questo principio giuridico, anche per le successioni, contratti con terzi beneficiari, rappresentazione valida, incarichi o altre forme di trasferimento, eccetera.

Conclusione

Le recenti modifiche introdotte dalla legge rivista hanno aumentato la già notevole attrattiva della Svizzera come sede di arbitrato internazionale. La legge rivista ha manifestato e riconosciuto la necessità di chiarire alcune questioni senza appesantire o complicare eccessivamente la PILA. Sembra aver mantenuto con successo il principio dell'autonomia delle parti e la flessibilità della legislazione svizzera sull'arbitrato internazionale, pilastri dell’atto iniziale.

Per ulteriori informazioni sulle procedure e le regole dell'arbitrato in Svizzera, vedere Arbitrato in Svizzera.

  • Cynthia Abi Chahin, William Kirtley, Aceris Law LLC

[1] Il quarto obiettivo è stato menzionato durante i dibattiti parlamentari; vedere https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2018/2548/fr.

[2] PILA revisionato, Arte. 176(1) (“Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera se, al momento della conclusione dell’accordo arbitrale, almeno una delle parti non aveva il proprio domicilio, la sua residenza abituale o la sua sede in Svizzera.").

[3] PILA revisionato, Arte. 178(1) (“La convenzione arbitrale deve essere stipulata per iscritto o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione che ne consenta la prova tramite testo.").

[4] PILA revisionato, Arte. 178(4) (“Le disposizioni del presente Capo si applicano per analogia alla clausola compromissoria nei negozi unilaterali o nell'atto costitutivo.").

[5] PILA revisionato, Arte. 179(1) (“I membri del tribunale arbitrale saranno nominati o sostituiti secondo l'accordo tra le parti. Salvo diverso accordo tra le parti, il tribunale arbitrale è composto da tre membri, le parti nominano ciascuna un membro; i membri nominano un presidente con decisione unanime.").

[6] PILA revisionato, Arte. 179(4) (“Il tribunale statale, su richiesta di una parte, adotta le misure necessarie per costituire il tribunale arbitrale nel caso in cui le parti o i membri del tribunale arbitrale non adempiano ai loro obblighi entro 30 giorni dalla richiesta di farlo.").

[7] PILA revisionato, Arte. 179(2) (“In mancanza di accordo o se i membri del tribunale arbitrale non possono essere nominati o sostituiti per altri motivi, può essere adito il tribunale statale dove ha sede il tribunale arbitrale. Se le parti non si sono accordate sulla sede o hanno soltanto convenuto che la sede del tribunale arbitrale sia in Svizzera, è competente il primo tribunale statale adito.").

[8] PILA revisionato, Arte. 185un'(1) (“Un tribunale arbitrale con sede all'estero o una parte in un procedimento arbitrale straniero può chiedere al tribunale statale del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento provvisorio o conservativo di intervenire. Articolo 183 paragrafi 2 e 3 applicare per analogia.").

[9] PILA revisionato, Arte. 189un'(1) (“A meno che le parti non abbiano concordato diversamente, ciascuna delle parti può rivolgersi al tribunale arbitrale interno 30 giorni dalla comunicazione del premio per correggere eventuali errori tipografici e contabili contenuti nel premio, spiegare parti specifiche del lodo o emettere un lodo supplementare in relazione a pretese avanzate nel procedimento arbitrale che non sono state prese in considerazione nel lodo. Lo stesso tribunale arbitrale può apportare correzioni, chiarimenti o integrazioni entro lo stesso termine.").

[10] PILA revisionato, Arte. 190un' (“Una parte può richiedere una revisione di un lodo se: (un') è venuto successivamente a conoscenza di fatti significativi o ha scoperto elementi decisivi che non avrebbe potuto produrre nel procedimento precedente nonostante l'esercizio della dovuta diligenza; quanto sopra non si applica ai fatti o alle prove venuti a conoscenza dopo l'emanazione del lodo; (B) un procedimento penale ha accertato che il lodo arbitrale è stato influenzato a danno della parte interessata da un crimine o da un delitto, anche se nessuno viene condannato da un tribunale penale; se il procedimento penale non è possibile, la prova può essere fornita in altro modo; (C) motivo di impugnazione ex art 180 paragrafo 1 la lettera c è venuta alla luce solo dopo la conclusione del procedimento arbitrale nonostante l'applicazione della dovuta diligenza e non esiste altro rimedio legale.").

[11] PILA revisionato, Arte. 182(4) (“La parte che prosegue il procedimento arbitrale senza eccepire immediatamente una violazione delle regole procedurali di cui è a conoscenza o di cui sarebbe stata a conoscenza se avesse esercitato la dovuta diligenza non può invocare tale violazione in una fase successiva del procedimento.").

[12] Regole svizzere, Arte. 44.

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