In questo caso il richiedente ICSID, una società turca, ha avviato un arbitrato in relazione a una controversia con la società araba di potassa (“APC"), una società di proprietà del governo giordano, derivante dal crollo di una diga che Claimant aveva costruito.
Su 30 settembre 2003, un tribunale FIDIC ha emesso un premio interamente a favore del richiedente.
A seguito di questa sentenza, L'APC ha presentato domanda di annullamento dinanzi alla Corte d'appello giordana, che ha concesso l'annullamento del premio.
Il richiedente fece appello a questa decisione. tuttavia, la Corte di cassazione giordana ha confermato la sentenza della Corte d'appello 16 gennaio 2008.
Il richiedente ha quindi presentato un ricorso ICSID in relazione all'annullamento da parte dei tribunali locali del lodo arbitrale, relativa alla violazione del trattato tra il Regno hascemita di Giordania e la Repubblica di Turchia concernente la promozione reciproca e la protezione degli investimenti (“PO") che è entrato in vigore 2006. Ha rivendicato l'espropriazione illegale del diritto del richiedente di eseguire in base al contratto e il precedente arbitrato, e una violazione di un trattamento equo ed equo attraverso la negazione della giustizia da parte dei tribunali giordani.
Il convenuto ha discusso, inter alia, che mancava il Tribunale Arbitrale ICSID un momento Giurisdizione.
Il Tribunale Arbitrale ICSID ha infine dichiarato di avere giurisdizione un momento esclusivamente per il reclamo in relazione alla decisione della Corte giordana di estinguere l'accordo di arbitrato.
Lo ha trovato, secondo la legge giordana, Il richiedente aveva diritto all'arbitrato che il Tribunale ha analizzato come investimento separato nell'ambito del BIT. così, perché la decisione della Corte di cassazione giordana è avvenuta dopo l'entrata in vigore del BIT, questa richiesta era ricevibile.
D'altro canto, il Tribunale ha affermato che tutte le domande relative all'annullamento della sentenza e alla negazione della giustizia erano irricevibili in quanto carenti un momento Giurisdizione. Come esaminato dal Tribunale, il BIT non era retroattivo e non disciplinava le controversie sorte prima 2006, quando è entrato in vigore il BIT.