Questo caso sfortunato era regolato dall'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti concluso tra l'Italia e l'Albania (“PO"), Legge sugli investimenti esteri in Albania (“IN") e la Convenzione ICSID e le Regole sull'arbitrato.
Nel 2004, Eagle Games, una compagnia di biglietti della lotteria, richiesto un permesso di gioco d'azzardo dal ministero delle finanze albanese e ottenuto un permesso di 10 anni. Poco dopo, uno dei proprietari dell'azienda ha firmato un accordo di finanziamento con Burimi, un'azienda italiana, secondo il quale Burimi avrebbe ricevuto 90% degli utili e 10% sarebbe ricevuto dal proprietario di Eagle Games. A seguito di questo investimento, Eagle Games ha subito una serie di cambiamenti nella sua proprietà.
La richiesta di Eagle Games per l'approvazione della produzione di una lotteria non è stata elaborata a causa del trasferimento del settore dei giochi dal Ministero delle finanze al Ministero del commercio. Dopo aver negato la richiesta di Eagle Games per l'approvazione di un biglietto della lotteria chiamato "Fortuna con te", una nuova legge in Albania è stata emanata a maggio 28, 2007, chiamato il 2007 Legge sul gioco d'azzardo, revocare tutti i permessi e le licenze come quello ottenuto da Eagle Games. Il richiedente ha avviato l'arbitrato dell'ICSID chiedendo un risarcimento.
Questo premio ha esaminato la giurisdizione del tribunale arbitrale sulla controversia.
Rispetto alla giurisdizione del Tribunale la persona sulle affermazioni di Eagle Games, Articolo 25(2)(B) della Convenzione ICSID prevede che l'investitore deve essere di nazionalità diversa rispetto allo stato ospitante. Qui, Eagle Games è stata costituita in Albania. tuttavia, il BIT costituisce un'eccezione se il proprietario della maggioranza del capitale è di nazionalità diversa. In questo caso, Sig. Burimi possedeva 65% della capitale ed era un doppio cittadino di Italia e Albania. Il Tribunale ha affermato che il sig. Burimi non ha potuto far valere la sua nazionalità italiana ai sensi dell'art 25(2)(un') della convenzione ICSID, che afferma che "un' la doppia nazionalità non può invocare una delle sue due nazionalità per stabilire la giurisdizione per un reclamo presentato a proprio nome." Perciò, il Tribunale ha stabilito che mancava di competenza la persona.
Rispetto alla giurisdizione del Tribunale la persona per le pretese di Burimi, il Tribunale ha dichiarato di avere giurisdizione poiché Burimi era registrato in Italia e lo Stato ospitante era l'Albania. tuttavia, il Tribunale ha stabilito che mancava di competenza la natura della materia per le pretese di Burimi, perché non c'erano prove sufficienti a sostegno dell'accusa secondo cui il sig. L'investimento di Burimi in Albania è stato effettuato per conto di Burimi SRL.
Avendo scoperto che mancava la giurisdizione sia sulle affermazioni di Eagle Games sia su quelle di Burimi, tutti gli altri reclami e richieste delle parti sono stati respinti.