La legge greca sull'arbitrato internazionale include un quadro giuridico favorevole per gli arbitrati che si svolgono con sede in Grecia e per l'esecuzione delle decisioni arbitrali nel paese.
In Grecia, il regime di arbitrato commerciale internazionale è regolato dal 1958 Convenzione di New York (New York) e la legge modello UNCITRAL, ove applicabile.
La legge modello UNCITRAL è stata adottata dalla Grecia per legge 2735/1999. Il suo contributo è stato importante per la cristallizzazione del termine "premio arbitrale straniero", che fino a quel momento era definito solo attraverso la dottrina e la giurisprudenza. Inoltre, il riferimento diretto dell'articolo 36 di diritto 2735/1999 a New York, in combinazione con l'articolo 28 della costituzione greca, ha portato all'accettazione e all'applicazione di New York come parte della legge nazionale da parte della magistratura greca in tutti gli aspetti rilevanti.
La Grecia è firmataria di New York e ha ratificato la Convenzione con un decreto legislativo 4220/1961. Il NYC regola le condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni arbitrali commerciali secondo il principio di reciprocità, per esempio, che richiede che anche lo Stato in cui è stato assegnato il premio sia parte del New York.
I seguenti statuti greci regolano le condizioni preliminari e la procedura per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di arbitrato commerciale estero in Grecia.
Primo, le disposizioni del codice di procedura civile greco (PCC). Nella misura in cui non sono accantonati da regole speciali, le disposizioni generali negli articoli 903, 904, 905, 906 PCC, riguardano le condizioni preliminari e le procedure per il riconoscimento e la proclamazione dell'esecutività delle decisioni arbitrali straniere in generale. Sono rilevanti anche le disposizioni relative alla speciale procedura non contenziosa che si applica per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni arbitrali (arte 739 et al CPC). Finalmente, sono applicabili le disposizioni per l'esecuzione all'interno dello Stato greco (941 et al CPC).
La Grecia è anche parte di trattati bilaterali, molti dei quali forniscono il consenso della Grecia all'arbitrato, come ad esempio il trattato tra Grecia e Stati Uniti (Legge 2893/23.6-10.7.1954).
La Grecia non è parte della Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale.
In riferimento al diritto dell'Unione europea, Regolamento 1215/2012 (“Rifusione di Bruxelles"Del precedente 44/2001) sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, esclude esplicitamente dal suo ambito i premi arbitrali, senza quindi influire sul quadro giuridico.
La deferenza data alle tradizioni arbitrali di alcuni Stati europei (Francia, Regno Unito, eccetera.), con cui la Grecia ha stretti legami e transazioni economiche, ha impedito lo sviluppo di significativi, in particolare la giurisprudenza greca per l'arbitrato internazionale. Le iniziative per lo sviluppo dell'economia incoraggiando nuove attività commerciali in Grecia e all'estero, così come l'esacerbazione dei problemi nella risoluzione delle controversie presso i tribunali greci (ritardi, costi ecc.) sono favorevoli allo sviluppo dell'arbitrato internazionale greco nei prossimi decenni, però.
- Anastasia Choromidou, Legge Aceris SARL