Il lodo arbitrale in Metal VM J.S. v. Janina è stato il primo premio assegnato dalla Corte Arbitrale della Camera di commercio del Kosovo.
Questo arbitrato riguardava una controversia derivante da un contratto di vendita firmato 2009 tra Metal VM (una società serba) e Janina (una società del Kosovo) per quanto riguarda le caldaie elettriche da utilizzare per un sistema di riscaldamento centralizzato.
Il prezzo concordato per ogni caldaia era di € 260,00. pretendente (venditore) ha iniziato a consegnare le caldaie a maggio e, in agosto, ha inviato l'avviso di pagamento. Il rispondente ha risposto che le parti hanno convenuto oralmente che il pagamento sarebbe stato effettuato sul conto bancario o consegnando prodotti sostitutivi al richiedente.
Nel 2011, Il richiedente ha presentato domanda di arbitrato dinanzi al Tribunale permanente di arbitrato presso la Camera di commercio del Kosovo per un risarcimento di un importo di € 26.000,00.
Primo, l'arbitro unico ha confermato la propria giurisdizione in merito al reclamo secondo le regole dell'arbitrato del Kosovo di 2011, poiché era chiaro che la controversia era nata da un contratto di vendita tra le parti dell'arbitrato.
Sui meriti, l'arbitro unico ha ritenuto che la legge del Kosovo descriva un contratto di vendita come un contratto speciale e, come tale, può essere modificato solo per iscritto e firmato da entrambe le parti. Perciò, qualsiasi modifica apportata per via orale sarà considerata non valida se non con il consenso scritto delle parti. Il Tribunale ha quindi deciso che l'emendamento orale non poteva essere preso in considerazione.
Ulteriore, l'arbitro unico ha riscontrato che il convenuto non ha adempiuto ai propri obblighi contrattuali e ha quindi violato il contratto di vendita.
Di conseguenza, l'arbitro unico ha autorizzato il pagamento di sanzioni su richiesta del richiedente. L'arbitro unico ha dichiarato che le sanzioni dovevano essere calcolate a partire da luglio 21, 2011, che è la data in cui il richiedente ha richiesto l'avvio di un procedimento arbitrale e ha presentato la sua richiesta dinanzi al Tribunale permanente dell'arbitrato.
Il Tribunale ha quindi ordinato al convenuto di pagare al ricorrente l'importo di € 26.000,00, così come € 1.900,00 per spese procedurali.