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Camera di Commercio di Milano (“CAMERA”) Regole di arbitrato

17/12/2023 di Arbitrato internazionale

La Camera Arbitrale di Milano (Camera Arbitrale di Milano o il “CAM”) ha emesso norme arbitrali riviste che sono entrate in vigore il 1 marzo 2023 (il “Regolamento arbitrale CAM“), a seguito della tanto attesa riforma del diritto arbitrale italiano (vedere Arbitrato internazionale in Italia: 2022 Modifiche).

La Camera Arbitrale di Milano, che fa parte della Camera di Commercio, è il primo centro arbitrale italiano che ha promosso l'arbitrato a livello nazionale e internazionale ed è oggi la principale istituzione arbitrale in Italia. La CAM amministra principalmente i procedimenti arbitrali secondo le regole di arbitrato CAM, offrendo anche una serie di altri servizi.[1] Su richiesta delle parti, per esempio, la CAM nomina arbitri e designa neutrali ed esperti nei procedimenti nei casi in cui le regole arbitrali della CAM non sono applicabili. [2] La CAM nomina inoltre arbitri e offre i propri servizi negli arbitrati condotti ai sensi dell'art Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale.[3]Regolamento Arbitrale della Camera di Commercio di Milano

Il più recente 2023 revisione del Regolamento Arbitrale CAM, a seguito di due precedenti revisioni in 2019 e 2020, ha allineato le regole arbitrali CAM con altre regole arbitrali moderne. La Camera Arbitrale di Milano ha così creato un quadro procedurale moderno e flessibile per gli arbitrati nazionali e internazionali che dovrebbe essere più attraente per gli investitori stranieri, soprattutto per gli arbitrati con sede in Italia.

Caratteristiche generali del regolamento arbitrale CAM

Una caratteristica generale e un principio generale del Regolamento arbitrale CAM è il principio di buona fede. Articolo 9 del Regolamento Arbitrale CAM prevede espressamente che la Camera Arbitrale, gli arbitri, gli esperti, le parti ed i loro difensori agiscono secondo buona fede in ogni fase del procedimento. Il Regolamento Arbitrale CAM attribuisce inoltre al tribunale arbitrale il potere di sanzionare qualsiasi violazione o condotta illecita contraria alla buona fede.[4] Le parti si impegnano inoltre esplicitamente a far valere eventuali lodi, ordini o decisioni degli arbitri. Gli arbitri tengono inoltre conto della buona fede e della condotta delle parti nel decidere sui costi dell'arbitrato.[5]

Il procedimento arbitrale viene avviato con il deposito di una domanda di arbitrato presso la Segreteria. La richiesta di arbitrato deve essere firmata dalla parte, o difensore munito di valida procura, e contenere gli elementi espressamente previsti dall'art 10(2) del Regolamento Arbitrale CAM. Il convenuto dovrà quindi depositare la propria replica alla domanda di arbitrato con domande riconvenzionali (se presente) entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Segreteria.[6]

Le regole dell'arbitrato CAM, come la maggior parte delle moderne regole arbitrali, prevedere la possibilità della riunione di due o più procedimenti arbitrali, purché (1) tutte le parti concordano di consolidare e (2) gli accordi arbitrali sono gli stessi o “compatibile” per quanto riguarda le modalità di nomina degli arbitri e la sede dell'arbitrato.[7]

Se una parte ha delle obiezioni all'esistenza, la validità o l'efficacia della convenzione arbitrale o l'incompetenza del tribunale arbitrale, tale opposizione dovrà essere sollevata nella prima memoria o nella prima udienza successiva alla domanda oggetto dell'opposizione; altrimenti, il diritto di opposizione si intenderà rinunciato.[8]

Costituzione del Tribunale Arbitrale

Il Regolamento Arbitrale CAM prevede una procedura standard per la costituzione del tribunale arbitrale. In linea con l’autonomia dei partiti, le parti sono libere di determinare il numero degli arbitri. Se il numero è pari, il Consiglio Arbitrale della CAM nomina un ulteriore arbitro salvo diverso accordo tra le parti.[9] Laddove le parti non abbiano concordato il numero di arbitri, il Consiglio Arbitrale nominerà normalmente un arbitro unico a meno che non ritenga che tre arbitri siano appropriati in ragione della complessità della controversia o del valore economico.[10]

Gli arbitri sono nominati secondo le procedure stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale (se presente) o altrimenti in conformità con le Regole arbitrali CAM.[11] Salvo diversa disposizione nella convenzione arbitrale, l'arbitro unico sarà nominato dal Consiglio Arbitrale. Quando le parti hanno nazionalità diverse o sedi legali in paesi diversi, l'arbitro unico o il presidente del tribunale arbitrale deve essere una persona di nazionalità diversa da quella delle parti.[12]

Il 2020 Modifiche al Regolamento Arbitrale CAM

2020 ha apportato diverse revisioni importanti alle regole di arbitrato CAM (vedere 2020 Regolamento arbitrale CAM), mirava ad allineare le regole con la revisione della legge italiana sull'arbitrato e ulteriormente in linea con la pratica arbitrale internazionale.

Procedura semplificata

Il cosiddetto “SProcedura semplificata” è una caratteristica interessante del Regolamento Arbitrale CAM volta a ridurre i tempi e i costi dell’arbitrato rispetto alla procedura ordinaria. La Procedura Semplificata è stata introdotta nel mese di luglio 2020 nel pieno della pandemia di COVID-19 per accelerare i procedimenti e ridurre i costi dei casi meno complessi.

Le norme relative alla Procedura Semplificata sono contenute nell'Allegato D del Regolamento arbitrale CAM e si applicano agli arbitrati in cui le pretese non superano l'EUR 250,000 a meno che una delle Parti non decida di rinunciare alla richiesta di arbitrato o alla risposta alla richiesta di arbitrato.[13] La Procedura Semplificata può applicarsi anche a tutti gli arbitrati, indipendentemente dal valore delle pretese, se le parti lo hanno convenuto nella convenzione arbitrale o fino al deposito della risposta alla domanda di arbitrato.[14]

Le regole semplificate consentono alle parti di ottenere un lodo arbitrale entro tre mesi dalla nomina dell'arbitro unico, risparmiando così in giro 30% di costi rispetto alla procedura ordinaria. Secondo il più recente Rapporto annuale CAM 2023, i costi sono stati ridotti di circa 30% rispetto all’arbitrato ordinario, mentre la durata dell'arbitrato è stata dimezzata.[15]

Il 2023 revisione del Regolamento Arbitrale CAM ha inoltre introdotto modifiche alla procedura semplificata, che modifica i requisiti di contenuto relativi alle richieste di arbitrato (Articolo 2 dell'allegato D). Le richieste e le risposte non sono più inammissibili se non allegano espressamente i fatti che ciascun reperto intende dimostrare, come avveniva in precedenza. Il 2023 Le regole di arbitrato CAM chiariscono ulteriormente che se il convenuto solleva un'eccezione procedurale o presenta una domanda riconvenzionale, il ricorrente dovrà rispondere alla Segreteria con le eventuali difese in sede 15 giorni dal ricevimento della risposta alla richiesta di arbitrato.[16]

Trasparenza e finanziamento da parte di terzi

Una disposizione riguardante i finanziamenti da parte di terzi è stata inserita nel Regolamento arbitrale CAM già in vigore 2019. Il CAM è stato uno dei primi istituti ad adottare un approccio diretto alla divulgazione dei finanziamenti di terzi per evitare qualsiasi rischio di conflitto di interessi o qualsiasi indebita influenza sul procedimento. Articolo 43 del Regolamento Arbitrale CAM introdotto nel 2019 prevede espressamente che “il soggetto che riceve finanziamenti da terzi in relazione al procedimento e al suo esito deve comunicare l'esistenza del finanziamento e l'identità del finanziatore."Allo stesso modo, Articolo 20 del Regolamento arbitrale CAM, che riguarda la dichiarazione di indipendenza degli arbitri, è stato inoltre modificato per inserire uno specifico riferimento ai rapporti finanziari rilevante ai fini della valutazione dei possibili conflitti di interesse.

L'obbligo di informazione introdotto dall'art 43 mira a garantire che l’istituzione, così come le parti, i loro rappresentanti legali e i tribunali arbitrali, sono ben consapevoli di tutti i partecipanti e gli interessi coinvolti nel procedimento. Uno standard di trasparenza così elevato era piuttosto innovativo 2019, non solo in Italia ma anche in ambito internazionale. Altre importanti istituzioni arbitrali hanno incluso la divulgazione dei finanziamenti di terzi solo più recentemente.[17]

Il 2023 Revisione del Regolamento Arbitrale CAM

Come indicato, è entrato in vigore il più recente aggiornamento del Regolamento Arbitrale CAM 1 marzo 2023, a seguito della significativa e attesa riforma del diritto arbitrale italiano (conosciuto anche come "Riforma Cartabia") (vedere Arbitrato internazionale in Italia: 2022 Modifiche). Il diritto arbitrale italiano adesso, finalmente, e in linea con le tendenze generali dell’arbitrato internazionale, consente ai tribunali arbitrali di emettere provvedimenti provvisori o provvisori e ha ulteriormente rafforzato le garanzie di imparzialità e indipendenza degli arbitri. Tali cambiamenti, inevitabilmente, ha avuto un impatto significativo sul lavoro della CAM e sul suo regolamento arbitrale.

Il rivisto 2023 Regolamento arbitrale CAM, che si applicano ai procedimenti arbitrali iniziati successivamente 1 marzo 2023 salvo diverso accordo tra le parti, sono ora pienamente allineati alla legislazione italiana. Le revisioni principali includono il potere dei tribunali arbitrali di emettere misure cautelari e provvisorie, norme relative all'arbitrato d'urgenza e diverse altre modifiche minori che riflettono la pratica generale dell'arbitrato internazionale.

Prima di 2022 riforma, il 2020 Le regole arbitrali della CAM consentivano già ai tribunali arbitrali di ordinare misure provvisorie. tuttavia, tale potere era soggetto a significative limitazioni imposte dalla legge italiana. Questa disposizione era, perciò, puramente teorico, almeno per gli arbitrati con sede in Italia. Gli arbitri potranno ora ordinare provvedimenti provvisori non appena saranno debitamente costituiti, a condizione che le parti lo abbiano concordato. Tale accordo può essere esplicito o implicito attraverso il riferimento alle regole arbitrali nella clausola compromissoria. Ciò è esplicitamente previsto dall'art 26 del Regolamento Arbitrale CAM, che ora recita come segue:[18]

ARTICOLO 26 – MISURE PROVVISORIE O PROVVISORIE

1. Salvo diverso accordo tra le parti, su richiesta di una parte, il Tribunale Arbitrale ha il potere di concedere ogni misura urgente e provvisoria di protezione, anche di natura anticipatoria, che non sono precluse da disposizioni imperative applicabili al procedimento.

2. Su richiesta della parte richiedente, il Tribunale Arbitrale può emettere l'ordinanza anche senza preavviso alla controparte, se tale notifica può ledere gravemente gli interessi del richiedente. In questo caso, con la decisione di accoglimento della domanda, il Tribunale Arbitrale fissa un'udienza entro 10 giorni dalla decisione per discutere la causa con le parti e fissare i termini per il deposito delle memorie, se presente. All'udienza, o comunque entro 5 giorni dell'udienza, il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, emette un ordine di conferma, modificare o revocare il provvedimento già concesso.

3. Il Tribunale Arbitrale può ordinare alla parte che richiede il provvedimento cautelare di costituire idonea cauzione per le spese come condizione per l'emissione del provvedimento.

4. L'eventuale richiesta di provvedimenti cautelari avanzata da una parte davanti all'autorità giudiziaria non comporta alcuna rinuncia agli effetti della convenzione arbitrale o della richiesta di arbitrato, se presente.

Perciò, seguendo il 2022 riforma, eventuali provvedimenti provvisori o conservativi possono essere emessi da tribunali arbitrali, indipendentemente dalla loro natura. Tuttavia, I tribunali statali italiani mantengono ancora la giurisdizione esclusiva in merito (1) ricorsi contro le ordinanze provvisorie emesse dai tribunali e (2) l'esecuzione di misure provvisorie.

Arbitrato d'urgenza

Un'altra caratteristica moderna delle regole arbitrali CAM introdotta nel 2019 è la normativa sugli arbitrati d'urgenza. Articolo 44 del Regolamento Arbitrale CAM lo prevede prima della costituzione del tribunale arbitrale, ciascuna parte può presentare istanza di nomina di un arbitro unico d'urgenza e richiedere misure di tutela urgenti e provvisorie, anche di carattere anticipatorio, purché non siano prescritti da disposizioni imperative della legge applicabile al procedimento.[19]

Articolo 44 ora è stato leggermente rivisto nel 2023 Regolamento arbitrale CAM. Una delle principali differenze è che gli arbitrati di emergenza sono ora disponibili per tutte le parti, non solo agli arbitrati in cui l'accordo arbitrale è stato concluso successivamente 1 marzo 2019.

I termini previsti dall'art 44 del Regolamento Arbitrale CAM sono molto brevi, il che è in linea con la rapidità di tali richieste. Articolo 44(2) ora sottolinea esplicitamente che la Camera Arbitrale nomina quanto prima l'arbitro d'urgenza e, in ogni caso, entro cinque giorni dal ricevimento del fascicolo. L'arbitro d'urgenza emette la misura cautelare richiesta, misure urgenti e provvisorie mediante ordinanza procedurale, ove ritenga che la domanda sia fondata 15 giorni di ricezione del file, sentite le parti ed adottato i provvedimenti più opportuni.[20] L’Arbitro d’Urgenza emetterà il provvedimento provvisorio richiesto mediante ordinanza provvisoria qualora ritenga che la domanda sia “a terra". Le regole riviste, perciò, abbassato la soglia rispetto al precedente”manifestamente fondato" standard,[21] il che è anche in linea con lo standard per ottenere provvedimenti provvisori dinanzi alle corti e ai tribunali statali italiani.

Nel 2023 revisione, la CAM ha inoltre modificato l'art 8(2) del Regolamento Arbitrale CAM in materia di riservatezza. La disposizione ora consente alla CAM di pubblicare copie redatte di lodi arbitrali per scopi di ricerca a meno che una parte non si opponga alla pubblicazione all'interno 30 giorni dal deposito del lodo arbitrale. La modificata formulazione dell'art 8(2) si riferisce a ordinanze e misure procedurali, oltre ai lodi arbitrali, che copre anche le misure provvisorie e provvisorie, il che è anche in linea con le tendenze generali dell’arbitrato internazionale.

Costo del procedimento

Il costo dell'arbitrato CAM dipende dal valore della controversia. La Segreteria determina il valore della controversia sulla base della richiesta di arbitrato e della risposta alla richiesta di arbitrato, nonché sulla base delle eventuali ulteriori indicazioni fornite dalle parti e dal Tribunale Arbitrale. La disciplina relativa alle spese del procedimento è prevista dagli artt 39-43 del Regolamento Arbitrale CAM. I criteri per la determinazione del valore della controversia sono fissati nell'Allegato B al Regolamento Arbitrale CAM.

Statistiche per 2022: Il rapporto annuale del CAM 2023

Secondo il Rapporto annuale CAM: Arbitrato pubblicato in 2023, 131 sono state depositate nuove richieste di arbitrato presso la CAM in 2022. In un caso su cinque, le parti hanno scelto la procedura semplificata. Il valore totale della controversia era superiore a EUR 272 milione. Rispetto a 2021, c'erano 27% più nomine di arbitri unici. Statistiche per 2022 mostra anche quello:

  • La durata media dei procedimenti in 2022 era 13 mesi, che è rimasto invariato rispetto a 2021;
  • 44% dei procedimenti si sono conclusi con transazioni, e 45.6% delle cause mediante un lodo finale;
  • 66% delle udienze si sono svolte online;
  • La nazionalità dei partiti è rimasta prevalentemente italiana (92.1%), con semplicemente 5.7% dei partiti provenienti da altri paesi dell'UE e 2.2% provenienti da paesi extra UE;
  • Sede del procedimento è stata prevalentemente Milano, Italia, mentre la lingua del procedimento è stata prevalentemente italiana (89% degli arbitrati sono stati condotti in italiano e 11% in inglese).[22]

 

  • Nina Jankovic, William Kirtley, Aceris Law LLC

[1] La CAM offre una gamma di servizi per l'arbitrato non amministrato su richiesta delle parti e secondo le loro esigenze. Vedere Camera di Commercio di Milano, CAM su richiesta.

[2] Regolamento della Camera Arbitrale di Milano Regolamento Arbitrale (il “Regolamento arbitrale CAM”), Preambolo.

[3] Le regole dell'arbitrato CAM, Preambolo.

[4] Le regole dell'arbitrato CAM, Articolo 9(3).

[5] Le regole dell'arbitrato CAM, Articolo 9(4).

[6] Le regole dell'arbitrato CAM, Articolo 11.

[7] Le regole dell'arbitrato CAM, Articolo 12.

[8] Le regole dell'arbitrato CAM, Articolo 13.

[9] Le regole dell'arbitrato CAM, Articolo 14(1) e 14(3).

[10] Le regole dell'arbitrato CAM, Articolo 14.

[11] Le regole dell'arbitrato CAM, Articolo 15.

[12] Le regole dell'arbitrato CAM, Articolo 15(5). tuttavia, in circostanze particolari, e a condizione che nessuna delle parti si opponga entro il termine fissato dalla Segreteria, il Consiglio Arbitrale può nominare un arbitro unico o un presidente avente la nazionalità di una delle parti.

[13] Le regole dell'arbitrato CAM, Allegato D, Articolo 1(1). Guarda anche Camera di Commercio di Milano: Arbitrato, Procedura semplificata.

[14] Le regole dell'arbitrato CAM, Allegato D, Articolo 1(2).

[15] Il rapporto annuale del CAM: Arbitrato 2023, pp. 9-11.

[16] Le regole dell'arbitrato CAM, Allegato D, Articolo 2(3).

[17] Vedere 2021 Regole di arbitrato ICC, Articolo 11(7); 2022 Regole di arbitrato ICSID, Regola 14(4); 2022 Regolamento DIAC, Articolo 22; 2018 Regole dell'arbitrato HKIAC, articoli 44 e 45(3)(e); 2021 Regole di arbitrato VIAC, Articolo 13(un').

[18] Le regole dell'arbitrato CAM, Articolo 26 (enfasi aggiunta).

[19] Le regole dell'arbitrato CAM, Articolo 44(1).

[20] Le regole dell'arbitrato CAM, Articolo 44(3).

[21] Vedere Articolo 44.3 del 2019 e 2020 Regolamento arbitrale CAM.

[22] Il rapporto annuale del CAM: Arbitrato 2023, P. 18.

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