L'ultimo decennio ha visto un numero crescente di arbitrati che coinvolgono due o più parti. I cosiddetti arbitrati complessi e multipartitici sollevano numerose questioni pratiche nell'arbitrato internazionale, coinvolgendo ma non limitandosi alle domande su chi siano le parti di un accordo arbitrale, le possibilità di una "estensione" di un accordo arbitrale, l'unione di una terza parte, il consolidamento dei procedimenti e altre importanti questioni pratiche e giuridiche. Le regole dell'arbitrato si sono adattate rapidamente a questi cambiamenti. Tuttavia, alcuni problemi rimangono ancora irrisolti.
Il 1998 Le Regole LCIA avevano già incluso la possibilità di partecipare a una terza parte nel procedimento. Questa regola è rimasta sostanzialmente la stessa nel 2014 Regole LCIA. Ai sensi dell'art 22(viii) il tribunale ha il potere, su richiesta delle parti o di propria iniziativa, consentire l'unione di una o più persone come parti dell'arbitrato, a condizione che tale persona e la parte richiedente abbiano acconsentito per iscritto a tale riunione (anche contro il consenso di un'altra parte nell'arbitrato).
tuttavia, disposizioni completamente nuove sono state incluse nel 2014 Regole LCIA che consentono il consolidamento di procedimenti paralleli. Ai sensi dell'art 22(ix) e (X), il tribunale arbitrale può ordinare, prima dell'approvazione della Corte LCIA, il consolidamento dell'arbitrato con uno o più arbitrati dove (io) tutte le parti interessate concordano per iscritto; o (ii) nessun tribunale arbitrale è stato formato per gli altri arbitrati (tranne se è composto dagli stessi arbitri) e gli arbitrati sono stati avviati in base allo stesso o compatibile accordo arbitrale(S) tra le stesse parti della controversia. Ciò è consentito a condizione che la Corte LCIA possa stabilire, dopo aver dato alle parti la ragionevole opportunità di esprimere le proprie opinioni, che devono essere consolidati due o più arbitrati ai sensi delle Regole LCIA e avviati nell'ambito dello stesso accordo arbitrale tra le stesse parti della controversia. Le regole LCIA lo consentono anche senza il consenso delle parti (Articolo 22(X) e prima della costituzione del Tribunale, soggetto all'approvazione della Corte LCIA.
Una disposizione analoga sul consolidamento si trova anche nell'articolo 10 del 2012 Regole ICC, però, rispetto ad altre regole, le disposizioni di consolidamento previste dalle Regole LCIA sono più caute rispetto ad esempio alle Regole HKIAC, che consentono il consolidamento anche quando le parti non sono identiche. Gli effetti precisi e le implicazioni di questi cambiamenti, che possono presentare problemi al momento dell'esecuzione di un lodo arbitrale dinanzi ad alcuni tribunali statali, resta ancora da vedere in pratica.
Il 2014 Regole LCIA, contenente queste disposizioni, sono disponibili di seguito.
- Nina Jankovic, Legge Aceris SARL