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Rivisto 2021 Regolamento arbitrale svizzero

08/06/2021 di Arbitrato internazionale

La nuova revisione 2021 Regole svizzere di arbitrato internazionale (“2021 Regole svizzere") ha avuto effetto su 1 giugno 2021 e si applicano a tutti gli arbitrati che iniziano a partire da tale data, sostituendo il 2012 versione precedentemente in vigore, salvo diverso accordo tra le parti.

Originariamente emanato su 1 gennaio 2004, e avendo subito una sola revisione in 2012, il 2021 Le regole svizzere sono state nuovamente riviste, ma solo leggermente, con l'obiettivo di snellire le procedure e di allinearsi alle attuali tendenze tecnologiche. Discutiamo la chiave 2021 cambia sotto.

A parte in inglese, il 2021 Le regole svizzere sono disponibili anche in francese, Tedesco e italiano.

2021-Regole svizzere

“SCAI” viene rinominato “Centro arbitrale svizzero”

Come accennato nell'introduzione del of 2021 Regole svizzere, nel 2021, le Camere svizzere’ Istituzione di arbitrato (“Velcro"), cioè, un'associazione creata dalle Camere di Commercio e Industria di Basilea, Berna, Ginevra, Ticino, Vaud, Zurigo e poi Neuchâtel e la Svizzera centrale (il "Camere di Commercio") per amministrare arbitrati, è stata trasformata in una società svizzera e ribattezzata Swiss Arbitration Center Ltd. (“Centro arbitrale svizzero").

Gli accordi arbitrali che fanno riferimento allo SCAI o alle Camere di Commercio continueranno ad essere validi e vincolanti e saranno applicati dal Centro Arbitrale Svizzero quale successore legale dello SCAI (introduzione, per. c del 2021 Regole svizzere).

Clausola arbitrale modello

Come nel caso di altre istituzioni arbitrali, il Centro Arbitrale Svizzero offre il proprio clausola arbitrale tipo agli interessati per l'adozione nei loro contratti commerciali. Il modello di clausola arbitrale è stato leggermente aggiornato in 2021 per riflettere il cambio di nome dell'istituzione arbitrale (da SCAI a Centro Arbitrale Svizzero), come segue:

Qualsiasi disputa, controversia, o pretesa derivante da, o in relazione a, questo contratto, anche per quanto riguarda la validità, invalidità, violazione, o sua risoluzione, sarà risolta mediante arbitrato in conformità con le Regole svizzere di arbitrato internazionale del Centro arbitrale svizzero in vigore alla data di presentazione della Comunicazione di Arbitrato ai sensi del suddetto Regolamento.

Il numero di arbitri deve essere … ("uno", "tre", «uno o tre»);

La sede dell'arbitrato sarà … (nome della città in Svizzera, a meno che le parti non concordino una città in un altro paese);

Il procedimento arbitrale si svolge in … (inserisci la lingua desiderata).

Invii senza carta

Sotto il 2021 Regole svizzere, la regola di default è che non sono più richieste copie cartacee ed è sufficiente che un Avviso di Arbitrato e una Risposta a tale Avviso siano presentati alla Segreteria solo elettronicamente, a meno che la Segreteria non chieda diversamente o il ricorrente chieda che la Segreteria ne comunichi una copia cartacea all'altra parte o alle altre parti (articoli 3(1) e 4(1) del 2021 Regole svizzere).

Ai sensi dell'art 3(1) e (7) del 2012 Regole svizzere, un avviso di arbitrato e una risposta a tale avviso dovevano essere presentati a uno dei numerosi indirizzi fisici designati della Segreteria.

Audizioni virtuali

Articolo 27(2) del 2021 Il Regolamento svizzero ora prevede espressamente che si possano tenere udienze”a distanza tramite videoconferenza o altro mezzo appropriato, come deciso dal tribunale arbitrale dopo aver consultato le parti."Questo cambiamento è in linea con il passaggio dal fisico al audizioni virtuali accelerato dal Pandemia di covid-19.

Articolo 25(4) del 2012 La normativa svizzera prevedeva già che i testimoni e i periti potessero essere ascoltati in videoconferenza (“Il tribunale arbitrale può disporre che i testimoni o i periti siano esaminati con mezzi che non richiedono la loro presenza fisica all'udienza (anche in videoconferenza)"). Questa possibilità è preservata in quello che ora è l'articolo 27(5) del 2021 Regole svizzere.

Rivendicazioni incrociate, riunione, Intervento

Il 2021 Le regole svizzere introducono nuove disposizioni dettagliate in materia di rivendicazioni incrociate, unione e intervento, con l'obiettivo di accogliere arbitrati pluripartitici e multicontratto sempre più comuni.

In particolare, Articolo 6 del 2021 Le Norme svizzere prevedono che una parte che fa valere un credito nei confronti di un'altra parte diversa da un reclamo nella notifica di arbitrato o una domanda riconvenzionale nella risposta alla notifica di arbitrato (rivendicazione incrociata), o una parte che fa valere un credito nei confronti di una parte aggiuntiva (joiner), o una parte aggiuntiva che fa valere un credito nei confronti di una parte esistente (intervento) deve farlo presentando un avviso di reclamo alla Segreteria o, se già costituito, al tribunale arbitrale.

Dopo aver consultato tutte le altre parti coinvolte, la Corte o il tribunale decideranno poi sulle domande incidentali, unione o intervento or, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti.

Consolidamento

La possibilità per una parte di chiedere il consolidamento del procedimento arbitrale è ora espressamente prevista dall'art 7(1) del 2021 Regole svizzere (“Su richiesta di una parte e dopo aver consultato tutte le parti e qualsiasi arbitro confermato, la Corte può consolidare procedimenti arbitrali pendenti ai sensi del presente Regolamento.").

Articolo 4(1) del 2012 Le regole svizzere si limitavano a prevedere che "la Corte può decidere, dopo aver consultato le parti e l'eventuale arbitro confermato in tutti i procedimenti, che il nuovo caso deve essere consolidato con il procedimento arbitrale pendente", il che significa che non era immediatamente evidente se una parte potesse chiedere alla Corte di farlo.

La formulazione aggiornata del 2021 Regole svizzere è più felice, chiarire adeguatamente questo problema.

Nomina di arbitri

Sotto il 2012 Regole svizzere, quando le parti non avevano concordato una procedura per la costituzione del tribunale arbitrale in un procedimento multipartiticoparty, è stato previsto che la Corte avrebbe fissato un termine di 30 giorni per i ricorrenti per designare un arbitro e un successivo termine di 30 giorni per i convenuti per farlo (Articolo 8(4) del 2012 Regole svizzere).

Articolo 11(4) del 2021 Le regole svizzere ora fanno a meno dei due periodi di 30 giorni e prevedono semplicemente che "la Corte fissa un termine per l'attore e per il convenuto (o gruppo di partiti) a ciascuno designare un arbitro."È", così, resta ora alla discrezione della Corte determinare quale sia un termine ragionevole per le parti per designare gli arbitri nelle circostanze specifiche di ciascun caso.

Indipendenza e imparzialità degli arbitri

Articolo 12 del 2021 Il Regolamento svizzero impone agli arbitri un obbligo leggermente rafforzato di comunicare alla Segreteria e alle parti qualsiasi circostanza suscettibile di far sorgere legittimi dubbi sulla loro imparzialità o indipendenza, sia prima dell'appuntamento o della conferma (Articolo 12(2)) o nel corso del procedimento arbitrale (Articolo 12(3)).

Per confrontare, Articolo 9(2) del 2012 Le regole svizzere prevedevano che i potenziali arbitri dovessero rivelare tali circostanze a coloro che si rivolgevano loro in relazione a una possibile nomina e, una volta designato o nominato, a tutte le parti, a meno che non siano già stati così informati.

Anche se questo cambiamento è minore, evidenzia la necessità per gli arbitri di rimanere imparziali e indipendenti durante l'intero corso di un arbitrato, oltre a tenere informata la Segreteria.

Nomina dei nuovi rappresentanti

Una disposizione appena inserita nell'art 16(4) del 2021 Le regole svizzere ora prevedono che “[P]il tetto dell'autorità di un rappresentante può essere richiesto in qualsiasi momento. Il tribunale arbitrale può opporsi alla nomina di un nuovo rappresentante qualora ciò rischi di compromettere l'imparzialità o l'indipendenza del tribunale arbitrale.” Tale disposizione non è stata trovata nel 2012 Regole svizzere.

C'è, in linea di principio, non è necessario che le parti siano rappresentate da avvocati nell'arbitrato internazionale, anche se è prudente che lo facciano.

Procedimenti arbitrali

In linea con la prassi arbitrale comune e le disposizioni di altre norme istituzionali, Articolo 19(2) del 2021 Le regole svizzere ora affermano che "[un']non appena possibile dopo aver ricevuto il fascicolo dalla Segreteria, il tribunale arbitrale tiene una prima conferenza con le parti per discutere l'organizzazione del procedimento arbitrale". Articolo 19(4) prevede poi che il tribunale possa tenere anche ulteriori conferenze organizzative, se del caso, nel corso del procedimento.

Una nuova disposizione nell'articolo 19(6) del 2021 Il Regolamento svizzero prevede inoltre che in qualsiasi momento durante il procedimento arbitrale, le parti possono decidere di risolvere la loro controversia mediante mediazione, e durante tale periodo, l'arbitrato sarà sospeso a meno che le parti non concordino diversamente.

Costi modificati

Sotto il 2021 Regole svizzere, ci sono varie modifiche ai costi amministrativi, nonché gli onorari minimi e massimi degli arbitri, entrambi calcolati in base all'importo della controversia. Generalmente, i costi amministrativi sono aumentati (tali costi vengono addebitati solo nel caso in cui l'importo della controversia superi CHF 300,000 e limitato a CHF 75,000 per controversie superiori a CHF 250 milione), ma controbilanciato da compensi leggermente ridotti per gli arbitri.

Per facilità di confronto, il tabelle dei costi sotto il 2021 Regole svizzere e il tabelle dei costi sotto il 2012 Regole svizzere sono forniti in file separati.

Per esempio, per una causa con un arbitro unico e un importo controverso tra CHF 2,000,001 e CHF 10,000,000, il costi amministrativi sotto il 2012 Le regole svizzere erano CHF 4,000 (+ 0.2% di qualsiasi importo superiore a CHF 2,000,000). Sotto il 2021 Regole svizzere, costi fissi più che raddoppiati, salendo a CHF 10,000, ma, allo stesso tempo, anche la percentuale è stata abbassata a 0.125% di qualsiasi importo superiore a CHF 2,000,000.

Per lo stesso importo in controversia (CHF 2,000,001 a CHF 10,000,000), un' onorari dell'arbitro unico, sotto il 2012 Regole svizzere, oscillerebbe da un minimo di CHF 30,000 (+ 0.38% di qualsiasi importo superiore a CHF 2,000,000) e un massimo di CHF 120,000 (+ 1.5% di qualsiasi importo superiore a CHF 2,000,000), mentre, sotto il 2021 Regole svizzere, ora vanno da un minimo di CHF 32,800 (+ 0.32% di qualsiasi importo superiore a CHF 2,000,000) e un massimo di CHF 107,200 (+ 1.14% di qualsiasi importo superiore a CHF 2,000,000).

Online Cost Calculators

Il Centro Arbitrato Svizzero fornisce un calcolatore dei costi online per i casi amministrati sotto il 2021 Regole svizzere, che fornisce una stima dei costi amministrativi istituzionali e degli onorari degli arbitri (escluse le spese) che può essere addebitato per un arbitrato in base all'importo della controversia, il numero di arbitri (uno o tre) e la valuta desiderata (Dollaro statunitense, EUR o CHF).

Un calcolatore dei costi online per i casi amministrati sotto il 2012 Regole svizzere è anche, al momento della scrittura, ancora disponibile sul sito del Centro Arbitrale Svizzero.

Autorità che ha il potere di nomina

Anche il Centro svizzero di arbitrato può essere designato come autorità di nomina, su richiesta presentata alla sua Segreteria, non solo per le controversie amministrate ai sensi del 2021 Regole svizzere e il Regole svizzere di mediazione, ma anche per UNCITRAL, a o qualsiasi altro arbitrato o procedimento di mediazione.

Da 2021, il Centro svizzero di arbitrato funge anche da deposito delle informazioni pubblicate ai sensi del NORME UNCITRAL sulla trasparenza nell'arbitrato investitori-Stato basato sul trattato.

***

Mentre il 2021 Le regole svizzere non introducono cambiamenti radicali, contengono aggiunte benvenute volte a migliorare l'efficienza dei procedimenti arbitrali, per esempio, in materia di arbitrati pluripartitici e pluricontrattuali, oltre ad allinearsi con la recente pratica arbitrale, come lo svolgimento di udienze virtuali e comunicazioni non cartacee.

  • Anastasia Tzevelekou, Aceris Law LLC

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