Su 25 Maggio 2012, Saint-Gobain Performance Plastics Europe ha presentato una richiesta di arbitrato contro la Repubblica Bolivariana del Venezuela per violazioni dell'Accordo su incoraggiamento e protezione reciproca degli investimenti tra Francia e Venezuela di 15 aprile 2004.
Dopo la nomina degli arbitri da ciascuna parte, Il richiedente ha presentato domanda per la squalifica dell'arbitro scelto dal rispondente, Sig. Bottini. Il richiedente si è basato sugli articoli 57 e 58 della Convenzione e regola ICSID 9 delle Regole sull'arbitrato dell'ICSID.
Nel respingere la sua squalifica, il Tribunale Arbitrale ha innanzitutto ricordato che, al fine di accogliere una sfida di squalifica, la sfida deve essere basata su fatti che indicano una palese mancanza di indipendenza.
Nel caso a portata di mano, Sig. In precedenza Bottini aveva lavorato presso l'Ufficio del Procuratore Generale dell'Argentina come Direttore Nazionale per le questioni e le controversie internazionali, dopo il quale, a gennaio 1, 2013, ha iniziato un dottorato a Cambridge nel Regno Unito. Il richiedente ha sostenuto che il sig. Bottini era stato coinvolto in più casi come consulente per lo Stato convenuto e il suo cambio di lavoro non ha modificato il fatto che ci fosse un apparente pregiudizio che avrebbe portato alla sua squalifica.
Il Tribunale Arbitrale, però, ha stabilito che non vi era alcuna violazione dello statuto della CIG in quanto la sua attuale posizione accademica non si qualificava come un appuntamento politico e quindi ha escluso qualsiasi incompatibilità.
Inoltre, il Tribunale Arbitrale non ha trovato "manifesto"Rischio di mancanza di indipendenza che giustifica il sig. Squalifica di Bottini come arbitro. Il Tribunale ha riscontrato che non c'erano prove di un "ragionevole dubbio"Riguardante il sig. L'imparzialità di Bottini. Il Tribunale Arbitrale ha spiegato che si presume che il sig. Bottini si comporterebbe professionalmente in assenza di prove contrarie, per quanto riguarda i casi che potrebbe essere stato coinvolto in passato, e che non vi era alcuna prova del fatto che fosse poi coinvolto come consigliere in tutti i casi in cui il rispondente era una parte.
Sig. Bottini ha continuato a pronunciarsi a favore del richiedente sulla responsabilità, in una decisione di 30 dicembre 2016.