Questa sentenza arbitrale della CPI riguarda la nozione di estoppel e un accordo di rappresentanza tra le parti, e se un contratto fosse valido e applicabile nonostante l'embargo delle Nazioni Unite, rispetto a un contratto di diritto svizzero.
Durante l'esecuzione del contratto, un embargo in Iraq è stato ordinato dalle Nazioni Unite a seguito dell'invasione del Kuwait. Il richiedente in seguito ha presentato istanza di arbitrato perché non era stato pagato le commissioni come agente ai sensi dell'Accordo di rappresentanza.
Primo, il Tribunale Arbitrale ha esaminato la sua giurisdizione. Ha confermato la propria competenza sulla base del fatto che il richiedente aveva firmato l'accordo di rappresentanza e che pertanto era parte, che non vi era esplicita novazione dell'accordo (e come risultato, l'accordo di arbitrato) come richiesto dalla legge svizzera, e che il procedimento arbitrale è stato correttamente archiviato e avviato dal legale del richiedente.
Secondo, per quanto riguarda le questioni sostanziali nel caso, il Tribunale Arbitrale si schierò dalla parte del Ricorrente nella sua richiesta di pagamento delle commissioni di provvigione dell'agente.
Il tribunale arbitrale ha motivato che l'accordo di rappresentanza firmato dalle parti e che prevedeva commissioni per il richiedente che agiva come agente è stato sospeso durante l'embargo iracheno.
Il contratto non ha violato questo embargo, ha trovato, poiché esso stesso prevede che gli obblighi contrattuali resterebbero validi e applicabili dopo la revoca dell'embargo.
Il Tribunale Arbitrale ha inoltre indicato che, sebbene la legge svizzera non esista, e il richiedente aveva sostenuto che al convenuto era stato impedito di rivendicare la nullità dell'accordo di rappresentanza poiché l'accordo era stato parzialmente eseguito, il convenuto non ha abusato del suo diritto (la nozione più simile a estoppel secondo la legge svizzera) per rivendicare la nullità del Contratto di rappresentanza. Come ragionava il Tribunale, il quadro giuridico che ha attuato l'embargo faceva parte delle politiche pubbliche internazionali e quindi era vincolante per le parti, ma l'accordo di rappresentanza non violava l'embargo delle Nazioni Unite ed era di conseguenza valido.
Finalmente, il Tribunale Arbitrale ha esaminato l'effettivo importo del risarcimento in relazione alla commissione che il convenuto era stato condannato a pagare al richiedente. L'accordo prevedeva una commissione di 11 percento del prezzo totale del contratto, che è stato determinato come un equo compenso, basandosi sull'articolo 42.2 del Codice delle obbligazioni svizzero, che fornisce quello:
“I danni che non possono essere stabiliti negli importi devono essere valutati dal giudice a sua discrezione, visto il normale corso degli eventi e le misure prese dalla parte lesa."