Su 9 dicembre 2024, il Singapore International Arbitration Centre ha pubblicato il 7esimo edizione del proprio regolamento arbitrale (il "2025 Regole di arbitrato SIAC"), modificando così il precedente 2016 versione delle regole. Il nuovo 2025 Il Regolamento Arbitrale SIAC comprende dieci sezioni con 65 Regole, e contengono tre programmi specifici:
- Sezione I – Norme introduttive (Regola 1 governare 5);
- Sezione II – Inizio dell'Arbitrato (Regola 6 governare 11);
- Sezione III – Domande procedurali (Regola 12 governare 18);
- Sezione IV – Costituzione del Tribunale (Regola 19 governare 25);
- Sezione V – Sfida, Rimozione e sostituzione degli arbitri (Regola 26 governare 30);
- Sezione VI – Gli Atti (Regola 31 governare 44);
- Sezione VII – Competenze del Tribunale (Regola 45 governare 50);
- Sezione VIII – Il Premio (Regola 51 governare 55);
- Sezione IX – Depositi e spese (Regola 56 governare 58);
- Sezione X – Disposizioni generali (Regola 59 governare 65);
- Programma 1 – Procedura arbitrale d'urgenza;
- Programma 2 – Procedura semplificata; e
- Programma 3 – Procedura accelerata.
Insieme alle nuove regole, anche la SIAC ha pubblicato un nuovo Programma sui costi. Uno dei cambiamenti più notevoli riguardanti i costi è che la tassa di deposito è stata aumentata da SGD 2,180 per i partiti di Singapore e SGD 2,000 per le parti estere ai sensi del 2016 Programma a SGD 3,270 per i partiti di Singapore e SGD 3,000 per le parti estere ai sensi del 2025 programma.
Le nuove regole e il nuovo orario entreranno in vigore dal 1 gennaio 2025. Introducono diverse modifiche e miglioramenti chiave volti a migliorare l'efficienza, trasparenza, e certezza nei procedimenti arbitrali. Discuteremo le principali novità di 2025 Regole di arbitrato SIAC in questa nota.
Procedura di determinazione preliminare
Nuovo Regola 46 del 2025 Regole di arbitrato SIAC consente ad una parte di presentare una domanda “per una determinazione preliminare definitiva e vincolante di una questione che si pone per la decisione nell'arbitrato". Questa possibilità è, però, aprire solo nelle seguenti circostanze:
- le parti concordano che il tribunale possa prendere tale decisione preliminare;
- il richiedente dimostra che la determinazione preliminare è “in grado di contribuire al risparmio di tempo e costi e ad una risoluzione più efficiente e rapida della controversia"; o
- altrimenti le circostanze del caso giustificano la decisione preliminare.
Procedura arbitrale d'urgenza
Ai sensi di Regola 12 del 2025 Regole di arbitrato SIAC, prima della costituzione del tribunale arbitrale, una parte che richiede un provvedimento provvisorio d'urgenza può richiedere la nomina di un arbitro d'urgenza. La domanda deve rispettare i requisiti indicati nel programma 1 (Procedura arbitrale d'urgenza). Secondo paragrafo 2 del programma 1, la domanda può essere presentata prima del deposito della comunicazione d'arbitrato, o contestualmente a tale avviso, o in qualsiasi momento dopo il deposito della Notifica d’arbitrato o della Risposta”ma prima della costituzione del Tribunale.” Se la domanda è presentata prima dell'avviso di arbitrato, quest’ultima dovrà essere presentata entro sette giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte della Cancelleria, altrimenti la domanda”si intende ritirata senza pregiudizio salvo proroga dei termini da parte del Cancelliere." (paragrafo 6 del programma 1).
La domanda deve contenere quanto segue (paragrafo 3 del programma 1):
- qualsiasi Avviso depositato nell'arbitrato e i relativi documenti giustificativi;
- l'identità e i recapiti delle parti dell'arbitrato e dei loro rappresentanti;
- una dichiarazione attestante che a tutte le parti è stata fornita una copia della Domanda o, altrimenti, una spiegazione delle misure adottate per fornire una copia o notifica della Domanda a tutte le parti;
- una copia o una descrizione della convenzione arbitrale invocata;
- una copia o una descrizione del contratto o di altro strumento da o in relazione al quale sorge la controversia;
- una descrizione delle circostanze che hanno dato origine all'applicazione e della controversia sottostante sottoposta o da sottoporre all'arbitrato;
- una dichiarazione del provvedimento provvisorio o conservativo di emergenza richiesto e dei motivi per cui tale provvedimento è richiesto in via di emergenza e non può attendere la costituzione del Tribunale;
- ogni commento sulle norme di legge applicabili, sede dell'arbitrato e la lingua dell'arbitrato per il procedimento d'urgenza;
- una dichiarazione sull'esistenza di eventuali accordi di finanziamento con terzi e l'identità e i dettagli di contatto del finanziatore terzo; e
- Traduzioni in inglese di qualsiasi documento depositato in una lingua diversa dall'inglese.
Viene accelerato il processo di nomina di un arbitro d'urgenza. Ai sensi di paragrafo 7 del programma 1, se la domanda viene accolta dalla SIAC, il Presidente”cercherà di nominare un Arbitro d'Urgenza all'interno 24 ore" dalla data di ricevimento della domanda da parte del Cancelliere o dalla data di ricevimento della tassa di deposito e dei depositi.
Una volta nominato, l’arbitro d’urgenza avrà discrezionalità nel condurre il procedimento di provvedimento provvisorio d’urgenza “tenendo conto dell'urgenza intrinseca dei procedimenti provvisori d'urgenza." (paragrafo 13 del programma 1). L’arbitro d’urgenza emette l’ordinanza o il lodo entro “14 giorni decorrenti dai giorni della nomina dell’Arbitro d’Urgenza, salvo proroga dei termini da parte del Cancelliere" (paragrafo 17 del programma 1).
L'ordinanza o il lodo urgente cessano di essere vincolanti nelle seguenti circostanze (paragrafo 20 del programma 1):
- se le parti lo concordano;
- se lo decide l'arbitro d'urgenza o il tribunale;
- se la domanda si considera ritirata;
- se il tribunale non è costituito al suo interno 90 giorni dalla data dell'ordinanza o del lodo, salvo proroga del termine da parte del Cancelliere;
- se le pretese nell'arbitrato vengono ritirate o l'arbitrato viene terminato prima della emissione del lodo finale; o
- al rilascio del premio finale, a meno che il tribunale non disponga diversamente.
Ex Parte Richiesta di ordine preliminare protettivo
Come accennato nella sezione precedente, la domanda di soccorso d’urgenza deve contenere “una dichiarazione attestante che a tutte le parti è stata fornita una copia della Domanda o, altrimenti, una spiegazione delle misure adottate per fornire una copia o notifica della Domanda a tutte le parti" (paragrafo 3(C) del programma 1). tuttavia, il 2025 Regole di arbitrato SIAC prevede inoltre la possibilità per una parte di chiedere un'ordinanza cautelare cautelare ex parte, cioè, “senza preavviso alle altre parti", unitamente alla relativa richiesta di assistenza d'emergenza, soprattutto quando tale richiesta richiede un’ordinanza “intimare a una parte di non vanificare lo scopo della misura cautelare o conservativa d'urgenza richiesta" (paragrafo 25 del programma 1).
Una volta presentata la domanda ex parte l'ordinanza cautelare cautelare è accolta dalla SIAC e dall'arbitro d'urgenza nominato ai sensi del comma 7 del programma 1, quest'ultimo "determina l'ordinanza cautelare entro 24 ore dopo la sua nomina." (paragrafo 27 del programma 1). A sua volta, il richiedente deve, entro un massimo di 12 ore dal ricevimento dell'ordine, “consegnare copia di tutti gli atti depositati in arbitrato, l’ordinanza dell’arbitro d’urgenza, e tutte le altre comunicazioni [...] a tutti i partiti, e fornire una dichiarazione al Cancelliere e all'Arbitro d'urgenza attestante di averlo fatto, o se non realizzato, una spiegazione dei passi compiuti a tal fine." (paragrafo 29 del programma 1). Se il richiedente non trasmette i documenti richiesti e non presenta la relativa dichiarazione, l’ordinanza emessa dall’arbitro d’urgenza”scadrà 3 giorni successivi alla data di emissione" (paragrafo 30 del programma 1).
Il motivo dell'introduzione del ex parte la richiesta di ordinanza preliminare era "riconoscere la potenziale necessità di un sollievo immediato e urgente per le parti nelle prime fasi di una controversia, bilanciando al tempo stesso la necessità di preservare l'integrità e l'equità procedurale."[1]
Un ex parte L'ordinanza cautelare cautelare assume particolare valore nei casi che coinvolgono provvedimenti di congelamento o ingiunzioni volti a impedire la dissipazione del patrimonio. Nelle controversie in cui la riservatezza è fondamentale, come quelli che coinvolgono informazioni commerciali sensibili o segreti commerciali, un ex parte L'ordinanza garantisce inoltre che l'opponente non venga a conoscenza anticipatamente della domanda.
Procedura semplificata
Regola 13 del 2025 Regole di arbitrato SIAC stabilisce una nuova procedura che non esisteva nella precedente versione del Regolamento, cioè, una procedura snella. Lo spiega la SIAC, la procedura snella era “progettato per controversie di basso valore e di bassa complessità."[2]
L’arbitrato può spesso richiedere molto tempo ed essere costoso, che può dissuadere le parti dal perseguirlo per controversie di minore entità. La Procedura Semplificata è specificamente progettata per ridurre tempi e costi.
La procedura semplificata è possibile nelle seguenti circostanze:
- le parti hanno concordato l'applicazione della procedura semplificata prima della costituzione del tribunale; o
- l'importo controverso non supera SGD 1,000,000.00 prima della costituzione del tribunale.
Regola 13.1 del 2025 Anche il Regolamento Arbitrale SIAC lo prevede, su richiesta di una parte, il Presidente può disporre che la procedura semplificata non si applichi anche nel caso in cui l'importo della controversia sia inferiore a SGD 1,000,000.00.
Le parti possono anche escludere l'applicazione del Regolamento 13 “previo accordo scritto." (Regola 13.3).
Il regime della procedura semplificata è stabilito nel Programma 2. Paragrafo 1 del programma 2 stabilisce che tutte le controversie secondo la procedura semplificata saranno decise da un arbitro unico, il quale sarà nominato congiuntamente dalle parti entro tre giorni dalla comunicazione da parte della Segreteria dell'applicazione della procedura semplificata (paragrafo 2 del programma 2). In assenza di tale nomina congiunta, l’arbitro unico sarà nominato dal Presidente”il prima possibile." (paragrafo 3 del programma 2).
La procedura semplificata si svolge come segue:
Il tribunale condurrà a conferenza sulla gestione del caso entro cinque giorni di essere costituito. Lo scopo della conferenza sulla gestione dei casi è discutere il calendario della procedura semplificata, “compresa la determinazione delle eventuali domande cautelari." (paragrafo 8 del programma 2). Le domande cautelari vengono generalmente utilizzate per affrontare questioni procedurali o provvisorie che sorgono mentre la questione principale è pendente.)
A meno che l'arbitro unico non disponga diversamente dopo aver consultato le parti:
- l’arbitrato”sarà deciso sulla base di osservazioni scritte ed eventuali prove documentali a corredo" (paragrafo 11(un') del programma 2);
- ci sarà nessuna produzione di documenti palcoscenico (paragrafo 11(B) del programma 2); e
- ci sarà non è prevista la presentazione di dichiarazioni di testimoni o perizie di esperti (paragrafo 11(C) del programma 2).
Ci sarà anche nessuna udienza salvo che "tale udienza è necessaria date le circostanze oppure una parte richiede un'udienza e il Tribunale accoglie la richiesta.” Se l'udienza viene accettata, sarà condotto da “videoconferenza, teleconferenza, o qualsiasi altra forma di comunicazione elettronica, a meno che le parti non siano d'accordo o il Tribunale stabilisca che è opportuno condurre un'udienza di persona o ibrida." (paragrafo 12 del programma 2).
L'arbitro unico renderà il premio entro tre mesi dalla data della sua costituzione, “a meno che il Cancelliere non disponga altrimenti." (paragrafo 15 del programma 2).
Procedimenti coordinati
Il 2025 Regole di arbitrato SIAC contengono inoltre nuove disposizioni in materia di procedimenti coordinati, partire Regola 17. Questi procedimenti possono essere seguiti nel caso in cui:
- lo stesso tribunale”si costituisce in due o più arbitrati"; e
- “una questione comune di diritto o di fatto emerge da o in connessione con tutti gli arbitrati".
In tali casi, una parte può chiedere al tribunale che gli arbitrati siano coordinati nel modo seguente (Regola 17.1):
- gli arbitrati saranno condotti “contemporaneamente o in sequenza";
- saranno”ascoltati insieme e tutti gli aspetti procedurali saranno allineati"; o
- “uno qualsiasi degli arbitrati sarà sospeso in attesa di una decisione in uno qualsiasi degli altri arbitrati."
tuttavia, Regola 17.3 stabilisce espressamente che tali arbitrati coordinati dovranno “rimanere separati” e il tribunale lo farà, perciò, problema "decisioni separate, sentenze, ordinanze e lodi in ogni arbitrato", salvo diverso accordo tra le parti.
Informativa sui finanziamenti di terze parti
Un'altra innovazione del 2025 Regole di arbitrato SIAC si riferisce alle disposizioni specifiche in materia di finanziamenti da parte di terzi. Nuovo Regola 38.1 impone espressamente alle parti di “divulgare l'esistenza di qualsiasi accordo di finanziamento di terze parti e l'identità e i dettagli di contatto del finanziatore di terze parti nella sua notifica o risposta o non appena possibile dopo la conclusione di un accordo di finanziamento di terze parti." Però, Regola 38.5 prevede inoltre che tale informativa “non deve essere considerato un'indicazione della situazione finanziaria di una parte." Regola 38.3 prescrive poi che una parte non possa stipulare patto di terzo finanziamento dopo la costituzione del tribunale”con cui potrebbe dar luogo a un conflitto di interessi"qualsiasi membro del tribunale. Dovrebbe esistere un tale conflitto, il tribunale ha il potere di “ordinare alla parte di recedere dal contratto di finanziamento tramite terzi." Finalmente, per Regola 38.7, il tribunale ha inoltre il potere di adottare le misure appropriate, compresa l'emissione di un'ordinanza o di un lodo sanzionatorio, se una delle parti non rispetta gli obblighi stabiliti nel Regolamento 38.
Includendo disposizioni specifiche sulla divulgazione delle modalità di finanziamento di terzi, alla SIAC si sono affiancate altre istituzioni, come l'ICC,[3] ICSID,[4] o HKIAC,[5] che già contengono disposizioni simili nei loro regolamenti arbitrali. Uno degli obiettivi principali della divulgazione dei finanziamenti di terze parti è evitare conflitti di interessi tra arbitri e finanziatori di terze parti.
Sicurezza per i costi e sicurezza per i sinistri
Sotto il 2016 versione del Regolamento Arbitrale SIAC, il potere del tribunale di ordinare garanzie per le spese e per i crediti è stato elencato tra i poteri aggiuntivi del tribunale, salvo diverso accordo tra le parti o vietato dalle norme imperative di legge applicabili all'arbitrato.[6]
Il 2025 Il Regolamento Arbitrale SIAC contiene due disposizioni espresse: Regola 48 e Regola 49 – conferire poteri al tribunale, su richiesta di una parte, ordinare una garanzia per le spese o una garanzia per i sinistri. La garanzia per i sinistri è un meccanismo procedurale progettato per garantire che una parte risponda a un sinistro, domanda riconvenzionale, o la domanda riconvenzionale fornisce la sicurezza finanziaria per salvaguardare l'esecuzione di qualsiasi potenziale lodo.
Conclusione
Il 2025 Il Regolamento Arbitrale SIAC rappresenta una significativa evoluzione rispetto al 2016 versione, introdurre innovazioni volte a migliorare l’efficienza, trasparenza, e l’equità procedurale nell’arbitrato internazionale. Con nuove disposizioni come la Procedura di Determinazione Preliminare, Procedura semplificata, e linee guida dettagliate sul finanziamento di terzi e sulla garanzia di costi o sinistri, le regole riviste rispondono alle moderne sfide arbitrali. Meccanismi rafforzati per gli aiuti di emergenza, procedimenti coordinati, e tempistiche accelerate sottolineano l’impegno di SIAC nell’affrontare le esigenze di diverse parti.
[1] Punti salienti del Regolamento SIAC 2025, pubblicato sul sito della SIAC.
[2] Punti salienti del Regolamento SIAC 2025, pubblicato sul sito della SIAC.
[3] 2021 Regole di arbitrato ICC, Articolo 11(7).
[4] 2022 Regole di arbitrato ICSID, Regola 14.
[5] 2024 Regole dell'arbitrato HKIAC, Articolo 44.
[6] 2016 Regole di arbitrato SIAC, Regola 27(j) e (K).