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Dichiarazioni dei testimoni in arbitrato internazionale

17/01/2021 di Arbitrato internazionale

È comune utilizzare le dichiarazioni dei testimoni negli arbitrati internazionali. Il testimone può essere tipicamente qualsiasi persona, compresi gli ufficiali, rappresentanti o dipendenti della parte per la quale deve rendere testimonianza.[1] Le ragioni per utilizzare i testimoni nell'arbitrato internazionale sono molteplici: per rafforzare le prove già presentate a sostegno della rivendicazione di una parte(S), per "riempire"Una lacuna probatoria quando altre prove sono insufficienti o ambigue, o per confutare le prove presentate dall'altra parte.

L'intervento dei testimoni è comunemente fatto attraverso la presentazione di dichiarazioni scritte dei testimoni, che vengono spesso presentate insieme alle osservazioni scritte delle parti. Se una parte presenta una dichiarazione del testimone con la sua dichiarazione scritta, l'altra parte avrà la possibilità di commentarlo nella sua successiva presentazione o di presentare una dichiarazione di confutazione. Avere una dichiarazione del testimone presentata insieme a osservazioni scritte consentirà al tribunale arbitrale, così come le parti, per prepararsi all'udienza probatoria durante la quale, se chiamato, i testimoni devono essere esaminati e interrogati sul contenuto delle loro dichiarazioni.

In alcuni casi, la comparizione di un testimone può essere disposta anche direttamente dal tribunale arbitrale.[2]

Struttura delle dichiarazioni dei testimoni nell'arbitrato internazionale

Sebbene non ci siano requisiti obbligatori sulla forma che dovrebbe assumere una dichiarazione del testimone, spesso si cerca una guida in Regole IBA sull'assunzione delle prove nell'arbitrato internazionale (“Regole IBA"). Secondo queste regole, le dichiarazioni dei testimoni di solito seguono una struttura comune divisa in più parti. Discuteremo queste parti nelle sezioni seguenti.

Introduction of the Witness

Articolo 4(5)(un') delle Regole IBA prevede che l'introduzione di un testimone deve contenere:

“il nome completo e l'indirizzo del testimone, una dichiarazione riguardante la sua relazione presente e passata (se presente) con una delle parti, e una descrizione del suo background, titoli di studio, formazione ed esperienza, if such a description may be relevant to the dispute or to the contents of the statement.”

La parte introduttiva consente l'identificazione del testimone, il suo background formativo o professionale, così come i suoi legami con le parti. Se il rapporto tra il testimone e la parte che si basa sulla sua testimonianza non è evidente, si raccomanda di chiarire la questione per diminuire le sorprese che possono verificarsi durante l'esame del testimone in udienza. Infatti, “non rivelare una relazione esistente o precedente tra il testimone e una parte può sembrare un tentativo di nascondere potenziali fonti di parzialità".[3] To complete identification and background, il curriculum del testimone è solitamente allegato alla sua prima dichiarazione del testimone.

Stato dei fatti

Articolo 4(5)(B) delle Regole IBA prevede che una dichiarazione del testimone contenga "una descrizione completa e dettagliata dei fatti, e la fonte delle informazioni del testimone su quei fatti, sufficiente a fungere da prova del testimone nella questione controversa. Devono essere forniti documenti su cui si basa il testimone che non siano già stati presentati."

La descrizione completa e dettagliata dei fatti rappresenta il nucleo della dichiarazione del testimone. In questa parte, il testimone fornirà il suo ricordo di alcuni fatti. Sebbene le regole IBA utilizzino il termine "completo e dettagliato", non viene fornita alcuna indicazione in merito alla misura in cui una presentazione dei fatti debba essere considerata completa e dettagliata. Come sottolineato da Ragnar Harbst, discrepanze nella lunghezza e nei dettagli delle dichiarazioni dei testimoni presentate dalle parti possono essere problematiche e minare la parità di condizioni. Sottolinea che "[io]f solo una parte offre una dichiarazione dettagliata del testimone, solo l'altra parte può prepararsi. D'altro canto, corre un rischio anche la parte che offre solo una testimonianza breve e superficiale. Un tribunale arbitrale rigoroso può concedere al testimone solo uno spazio limitato per aggiungere ulteriori fatti e dettagli durante l'udienza."[4] Perciò, sebbene fornire dichiarazioni brevi e superficiali dei testimoni possa essere allettante da un punto di vista strategico, si dovrebbe tenere a mente che una tale strategia può ritorcersi contro dal testimone, o la parte per la quale il testimone rende testimonianza, può essere impedito di fare affidamento su ulteriori prove nelle fasi successive della procedura.

A volte le indicazioni sulla lunghezza e sui dettagli delle dichiarazioni dei testimoni sono fornite dallo stesso tribunale arbitrale. Per esempio, nel Appendice IV del 2021 Regole di arbitrato ICC, sono previste diverse tecniche di gestione dei casi per controllare tempi e costi. Per esempio, il tribunale arbitrale può limitare "la lunghezza e la portata delle osservazioni scritte e delle testimonianze scritte e orali (sia testimoni che esperti) in modo da evitare la ripetizione e mantenere un focus sulle questioni chiave."

Dichiarazione sulla lingua

Articolo 4(5)(C) delle Regole IBA prevede che una dichiarazione del testimone includa "una dichiarazione relativa alla lingua in cui la dichiarazione del testimone è stata originariamente preparata e la lingua in cui il testimone prevede di rendere testimonianza all'udienza probatoria."

Ciò è particolarmente importante negli arbitrati tenuti in una lingua specifica, es, spesso inglese, ma coinvolgere parti o testimoni che non parlano correntemente o madrelingua in quella lingua. Perciò, si raccomanda di chiarire la questione nella dichiarazione del testimone, in modo che un interprete possa essere assicurato per l'udienza finale in caso di necessità.

Affermazione di verità e firma

Articolo 4(5)(D) delle Regole IBA specifica che una dichiarazione del testimone deve contenere "un'affermazione della verità della dichiarazione del testimone". A sua volta, Articolo 4(5)(e) richiede una dichiarazione del testimone che includa "la firma del testimone e la sua data e luogo."

Non esiste una forma imposta per l'affermazione della verità. Può consistere in semplici dichiarazioni; ad esempio: “io, [nome del testimone], con la presente dichiaro che i contenuti di questa Dichiarazione di Testimone sono veri e corretti al meglio delle mie conoscenze e convinzioni" o "io, [nome del testimone], ritengono che i fatti dichiarati in questa dichiarazione del testimone siano veri."

Redazione della dichiarazione del testimone

Ci sono diversi suggerimenti per scrivere una dichiarazione del testimone credibile e comprensibile:

  • Una dichiarazione del testimone è una dichiarazione personale del suo autore contenente il suo ricordo dei fatti. Perciò, dovrebbe essere scritto in prima persona singolare.
  • A meno che il testimone non sia un avvocato o abbia una formazione legale, lui / lei dovrebbe astenersi dall'usare il legalese. Diversi esempi di legalese furono utilmente riassunti da Ragnar Harbst nel suo trattato sulla preparazione dei testimoni nell'arbitrato internazionale come segue:[5]

Dichiarazioni dei testimoni in arbitrato internazionale

 

  • Il contenuto di una dichiarazione del testimone dovrebbe essere chiaro, preciso e strutturato sotto intestazioni appropriate. Tali titoli possono essere divisi, per esempio, cronologicamente o per argomento.

In quale misura un avvocato può intervenire nella stesura delle dichiarazioni dei testimoni in arbitrato internazionale?

A questa spinosa domanda, Articolo 4(3) delle Regole IBA risponde che "[io]Non deve essere improprio per una Parte, i suoi ufficiali, dipendenti, consulenti legali o altri rappresentanti per interrogare i suoi testimoni o potenziali testimoni e per discutere con loro la loro potenziale testimonianza." A sua volta, il Linee guida IBA sulla rappresentazione delle parti nell'arbitrato internazionale, e precisamente Linee guida 20 e 21, specificare inoltre che "[un'] Il rappresentante del partito può assistere i Testimoni nella preparazione delle dichiarazioni dei Testimoni [e] dovrebbe cercare di garantire che una dichiarazione del testimone rifletta il racconto del testimone dei fatti rilevanti, eventi e circostanze."

A meno che la legge della sede dell'arbitrato non disponga diversamente, il ruolo dell'avvocato è, così, limitato all'assistenza. All'avvocato non è impedito di discutere una dichiarazione del testimone con il testimone. Anche, come professionista dell'arbitrato, il consulente legale dovrebbe conoscere meglio come dovrebbero essere strutturate le dichiarazioni dei testimoni e può guidarlo in questo senso. tuttavia, ciò che non è consentito è che il legale scriva la dichiarazione del testimone, cioè, “scrivi cosa potrebbe fare il testimone, poteva, o dovrebbe dire, e poi chiedi al testimone di confermare lo stesso."[6]

  • Zuzana Vysudilova, Aceris Law LLC

[1] Vedere Regole IBA sull'assunzione delle prove nell'arbitrato internazionale, Articolo 4(2): “Qualsiasi persona può presentare prove come testimone, incluso un partito o un ufficiale di partito, dipendente o altro rappresentante."

[2] Vedere Regole IBA sull'assunzione delle prove nell'arbitrato internazionale, Articolo 4(10): “In qualsiasi momento prima della conclusione dell'arbitrato, il Tribunale Arbitrale può ordinare a qualsiasi Parte di provvedere, o fare del suo meglio per provvedere, l'apparizione a testimonianza a un'audizione probatoria di qualsiasi persona, compreso uno la cui testimonianza non è stata ancora offerta. La Parte destinataria di tale richiesta può opporsi per uno dei motivi di cui all'art 9.2."

[3] R. Harbst, “Guida per un consulente all'esame e alla preparazione dei testimoni nell'arbitrato internazionale", Wolter Kluwer (2015), P. 70.

[4] R. Harbst, “Guida per un consulente all'esame e alla preparazione dei testimoni nell'arbitrato internazionale", Wolter Kluwer (2015), P. 71.

[5] R. Harbst, “Guida per un consulente all'esame e alla preparazione dei testimoni nell'arbitrato internazionale", Wolter Kluwer (2015), P. 84.

[6] R. Harbst, “Guida per un consulente all'esame e alla preparazione dei testimoni nell'arbitrato internazionale", Wolter Kluwer (2015), P. 74.

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