La China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) ha recentemente introdotto il 2024 Regolamento arbitrale CIETAC. Queste regole, che è entrato in vigore il 1 gennaio 2024, sono stati adattati per soddisfare le esigenze in evoluzione delle parti e dei tribunali arbitrali coinvolti Arbitrati CIETAC. Questa edizione segna la 9° revisione del regolamento dopo l'ultima versione del Regolamento arbitrale pubblicato in 2015.
Con un ampliamento del numero delle disposizioni (a partire dal 84 per 88) e l’integrazione degli sviluppi chiave nell’arbitrato internazionale, il 2024 Le regole mirano a migliorare la flessibilità, efficienza, e trasparenza durante tutto il processo arbitrale. In questa nota, approfondiremo le principali modifiche e i nuovi aggiornamenti apportati dal 2024 Regolamento arbitrale CIETAC.
Articolo 6 – Giurisdizione
Il Legge cinese sull'arbitrato 1995 non riesce a seguire la dottrina di Competenza competenza. Anziché, Articolo 20 affida la decisione sugli effetti di una convenzione arbitrale alla Commissione arbitrale o ai tribunali della Repubblica popolare cinese:
Quando una delle parti contesta l'effetto di una convenzione arbitrale, può sottoporlo alla Commissione Arbitrale per una decisione o portarlo davanti al tribunale popolare per un ordine. Se una parte la sottopone alla Commissione Arbitrale per una decisione mentre l’altra la porta davanti al tribunale popolare per un’ordinanza, il tribunale popolare emetterà un’ordinanza.
Per garantire il principio ampiamente riconosciuto secondo cui i tribunali arbitrali dovrebbero decidere sulla propria giurisdizione, Articolo 6.1 del 2024 Il Regolamento arbitrale CIETAC stabilisce che è CIETAC ad avere il potere di farlo “determinare l'esistenza e la validità di una convenzione arbitrale e la sua giurisdizione su un caso arbitrale.” tuttavia, se il tribunale arbitrale è già stato formato, tale potere è delegato agli arbitri.
Articolo 8.2 – Notificazione degli atti e termini
Nel tentativo di fare arbitrati “più verde”, la nuova disciplina ha introdotto l'art 8.2. La disposizione consente la notifica di tutti gli atti tramite mezzi elettronici, evitando così la stampa e la spedizione non necessarie dei contributi e risparmiando sui costi associati.
Articolo 37.5 – Audizioni virtuali
Come un'altra alternativa ecologica, poiché anche le udienze arbitrali relative alla pandemia di COVID-19 si svolgono spesso virtualmente. Il Regolamento Arbitrale CIETAC prevede tale possibilità, affermando nell'art 37.5 quello:
Dopo aver consultato le parti e tenuto conto delle circostanze del caso, il tribunale arbitrale può, a sua discrezione, decidere di condurre l'udienza di persona, tramite conferenza virtuale remota, o mediante altri mezzi adeguati di comunicazione elettronica.
Articolo 48 – Finanziamento di terzi
Seguendo la tendenza si riflette anche nel Regole di arbitrato ICSID di 2022, il 2024 Il Regolamento Arbitrale CIETAC ha introdotto l'obbligo di comunicare al Tribunale Arbitrale l'esistenza di un accordo di finanziamento di terzi. La parte che stipula il contratto di finanziamento tramite terzi deve comunicarlo “l'esistenza dell'accordo di finanziamento da parte di terzi, l'interesse finanziario in esso contenuto, il nome e l'indirizzo del finanziatore terzo e altre informazioni rilevanti” alla Corte.
conseguentemente, il tribunale arbitrale trasmette le informazioni alle altre parti e al tribunale arbitrale. L'arbitro unico o il tribunale arbitrale può quindi tenere conto dell'esistenza di finanziamenti terzi al momento di decidere sui costi dell'arbitrato.
L’obbligo di comunicazione è stato al centro dei dibattiti negli ultimi anni. Le principali questioni menzionate da studiosi e professionisti sono i potenziali conflitti di interessi che potrebbero sorgere tra finanziatori e arbitri, parti e i loro avvocati.
Il nuovo articolo 48 segue il 2017 Linee guida per il finanziamento da parte di terzi pubblicate dal CIETAC, che incorporava regole nelle regole di arbitrato internazionale sugli investimenti CIETAC. L'obbligo di comunicazione degli accordi di finanziamento di terzi si estende ora anche ai casi di arbitrato commerciale.
Articolo 50 – Licenziamento anticipato
Un'altra caratteristica del 2024 Le regole di arbitrato CIETAC che si trovano anche nelle regole di arbitrato ICSID sono le nuove disposizioni introdotte in merito al licenziamento anticipato. L'articolo fa seguito alla nota sul licenziamento anticipato e sulla determinazione preliminare adottata nel 2023 dell'UNCITRAL.
Secondo l'articolo 50, le parti possono chiedere il rigetto anticipato di una domanda o di una domanda riconvenzionale “in quanto la domanda o la domanda riconvenzionale è manifestamente infondata, o è manifestamente al di fuori della giurisdizione del tribunale arbitrale.”
La richiesta va fatta per iscritto, l'indicazione dei fatti e della base giuridica a sostegno della domanda. Su istruzione del tribunale arbitrale, potrebbe doverlo fare anche la parte richiedente “motivare la richiesta e dimostrarla che il processo di licenziamento anticipato accelererà il procedimento complessivo.”
Il tribunale arbitrale ha 60 giorni dalla data della richiesta per decidere se la domanda o la domanda riconvenzionale debba essere respinta. Una richiesta del genere, però, non impedisce al tribunale arbitrale di procedere con l'arbitrato e, in caso di rigetto della domanda o della domanda riconvenzionale, dal proseguire l'esame di altre domande o controdeduzioni.
In conclusione, il 2024 Le regole di arbitrato CIETAC abbracciano la digitalizzazione, introdurre procedure utili, e rafforzare i fondamenti di equità e imparzialità. Con le nuove regole, CIETAC mira a fornire un quadro solido per la risoluzione delle controversie commerciali. Questi cambiamenti non solo si allineano con le tendenze globali, ma posizionano anche CIETAC come un’istituzione arbitrale leader, impegnata a promuovere un clima di fiducia ed efficienza nel panorama in continua evoluzione dell’arbitrato internazionale.